Attenuanti Generiche: la Fedina Penale Pulita Non Basta
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Tuttavia, quali sono i criteri per ottenerle? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la sola incensuratezza non è più un passaporto automatico per questo beneficio, specialmente dopo le riforme legislative. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un automobilista condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver commesso il fatto in orario notturno. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di merito, ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e le Attenuanti Generiche
Il ricorrente ha contestato la sentenza della Corte d’Appello su due fronti:
1. Mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): Secondo la difesa, la condotta non era così grave da meritare una condanna.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.): La difesa ha lamentato il diniego di questo beneficio, che avrebbe comportato una riduzione della pena.
L’analisi della Corte Suprema si è concentrata in particolare sul secondo punto, offrendo chiarimenti fondamentali sulla valutazione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione impugnata. La condanna dell’imputato è quindi diventata definitiva, con l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa con un ragionamento logico e aderente ai principi di diritto.
Per quanto riguarda la particolare tenuità del fatto, i giudici hanno stabilito che la Corte d’Appello aveva correttamente escluso tale beneficio alla luce del “rilevato disvalore oggettivo della condotta”. In altre parole, la gravità del comportamento dell’imputato era tale da non poter essere considerata di lieve entità, rendendo la motivazione della sentenza immune da censure.
Il punto cruciale della decisione riguarda però le attenuanti generiche. La Cassazione ha affermato che la Corte di merito ha fornito una motivazione congrua e corretta nel negarle. Il principio ribadito è di fondamentale importanza: per concedere le attenuanti, il giudice deve basarsi su “positivi elementi di valutazione”. La semplice assenza di precedenti penali, ovvero la “incensuratezza”, non è di per sé un elemento sufficiente.
Questo orientamento si è consolidato dopo la riforma dell’art. 62-bis c.p. del 2008, che ha reso più stringenti i criteri. Citando un proprio precedente (sentenza n. 39566/2017), la Corte ha ricordato che “il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo”.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio ormai pacifico nella giurisprudenza penale: le attenuanti generiche non sono un diritto automatico né una conseguenza della sola fedina penale pulita. Esse rappresentano uno strumento di personalizzazione della pena che richiede una valutazione positiva e concreta da parte del giudice. L’imputato che aspira a ottenerle deve quindi allegare e dimostrare circostanze specifiche e meritevoli (come il comportamento processuale, l’avvenuto risarcimento del danno, la condizione personale e sociale) che possano convincere il giudice a mitigare la sanzione. In assenza di tali elementi positivi, il diniego è pienamente legittimo.
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo l’ordinanza, lo stato di incensuratezza dell’imputato non è più, da solo, un elemento sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche, specialmente dopo la riforma dell’art. 62-bis del codice penale.
Perché la Corte ha negato l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto che la decisione del giudice di merito fosse corretta, in quanto basata sul rilevante “disvalore oggettivo della condotta accertata”, rendendo la motivazione logica, coerente e non censurabile in sede di legittimità.
Cosa deve dimostrare un imputato per ottenere le attenuanti generiche?
L’imputato deve fornire al giudice “elementi o circostanze di segno positivo”. Non basta l’assenza di aspetti negativi (come i precedenti penali), ma è necessaria la presenza di elementi di valutazione positivi che giustifichino una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42082 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da RAGIONE_SOCIALE COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis, cod. strada.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Considerato, quanto al rilievo concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza l’assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire l’accoglimento della richiesta (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 — 01:”Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente i! solo stato di incensuratezza dell’imputato”).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i 17 ottobre 2024
li Consigliere estensore
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