Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25713 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25713 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato l sentenza del Tribunale di Roma del 19 maggio 2022, con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro trecento di mul ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione mancata esclusione della recidiva e per non aver la Corte territoriale riten concedere le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale ha rilevato l’impossibilità di escludere la recidiva in della compiuta motivazione offerta sul punto dal giudice di primo grado che, conformità al consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, ha sottoline maggiore inclinazione a delinquere dell’imputato a seguito dei fatti accertati. I i giudici d’appello non hanno ritenuto di concedere le attenuanti generiche in ra dei plurimi precedenti penali anche specifici a carico dell’imputato e dell’evasio lui compiuta in seguito ad arresto in flagranza, tenendo anche conto del fatto che dimora presso la madre, escludendo così lo stato di senza fissa dimora.
In relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, osservato che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ri sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sen numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorev sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che eg riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gl disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, J Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 285 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alb Rv. 230691).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudic limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen.
che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del benefic sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’enti reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente ( n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Cort appello ha indicato i fatti ostativi, escludendo, nel caso di specie, anche la p di elementi positivamente valutabili a tal fine.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – no ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in fav della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024
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Il Cor i lsigliere estensore
Il presidente