Attenuanti generiche: quando il giudice può negarne la prevalenza?
La concessione delle attenuanti generiche e il loro bilanciamento con le circostanze aggravanti rappresentano un punto cruciale nel processo penale, incidendo direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti del sindacato di legittimità riguardo la valutazione del giudice di merito, specialmente in casi di furto aggravato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato e altri reati, emessa dal Tribunale e parzialmente riformata dalla Corte d’Appello solo per un errore di calcolo nella pena. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la carenza e contraddittorietà della motivazione riguardo la mancata concessione della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. Inoltre, lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di lieve entità.
L’imputato sosteneva che il giudice d’appello non avesse adeguatamente considerato gli elementi a suo favore, che avrebbero dovuto giustificare un trattamento sanzionatorio più mite attraverso un giudizio di bilanciamento a lui più favorevole.
L’Analisi della Corte e il diniego delle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. L’analisi dei giudici di legittimità si è concentrata sulla correttezza logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata, ribadendo principi consolidati in materia.
Il Giudizio di Bilanciamento delle Circostanze
La Corte ha sottolineato che il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi per la decisione. Nel caso specifico, le attenuanti generiche erano già state concesse, ma il giudice d’appello aveva ritenuto di doverle bilanciare in un giudizio di equivalenza con le aggravanti, spiegando in modo logico le ragioni per cui non fosse possibile un giudizio di prevalenza più favorevole all’imputato.
La Valutazione del Danno Patrimoniale
Anche per quanto riguarda l’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello incensurabile. I giudici di merito avevano infatti valorizzato non solo il valore della refurtiva (una valigetta con un trapano, definito ‘tutt’altro che esiguo’), ma anche il danno ulteriore causato al veicolo (un furgone) a seguito dell’effrazione del portellone. Questa valutazione complessiva del pregiudizio economico ha giustificato il diniego dell’attenuante specifica.
Le Motivazioni della Decisione
Il nucleo della decisione della Cassazione risiede nel principio secondo cui la valutazione delle circostanze attenuanti e il relativo giudizio di bilanciamento rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione può essere sindacata in sede di legittimità solo se la motivazione risulta manifestamente illogica o contraddittoria, vizi che non sono stati riscontrati nella sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione coerente e plausibile per le sue scelte, rendendo l’impugnazione priva di fondamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame riafferma un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. La discrezionalità del giudice nel concedere le attenuanti generiche e nel bilanciarle con le aggravanti è ampia e insindacabile se supportata da una motivazione logica e non palesemente errata. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le doglianze su questo punto devono essere fondate su vizi motivazionali evidenti e macroscopici, e non su una mera diversa interpretazione degli elementi fattuali. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza del ricorso.
Quando un giudice può negare la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti?
Un giudice può negare la prevalenza delle attenuanti generiche quando, attraverso una motivazione logica e non contraddittoria, ritiene che la gravità delle circostanze aggravanti sia tale da bilanciare o superare il peso degli elementi favorevoli all’imputato. Non è tenuto a considerare ogni singolo elemento, ma solo quelli ritenuti decisivi.
Perché il danno causato dal furto non è stato considerato di lieve entità?
Il danno non è stato ritenuto di lieve entità perché la valutazione ha tenuto conto non solo del valore intrinseco della refurtiva (una valigetta con trapano, definito ‘tutt’altro che esiguo’), ma anche del decremento patrimoniale complessivo subito dalla vittima, includendo i danni materiali causati al veicolo per compiere il furto (l’effrazione del portellone).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito perché ritenuto privo dei requisiti di legge (in questo caso, ‘manifestamente infondato’). La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24967 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24967 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, riformando la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in relazione ad un errore di calcolo nella determinazione della pena, ha per il resto confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 nn.2 e 7 e 483 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente lamenta la carenza e/o la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; in particolare le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse con giudizio di equivalenza e la sentenza ha argomentato quanto alla impossibilità di un giudizio di bilanciamento più favorevole; quanto alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. la sentenza impugnata con motivazione in fatto ha valorizzato il valore tutt’altro che esiguo della valigetta con trapano rubata e il decremento patrimoniale derivante al furgone a seguito dell’effrazione del portellone.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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