Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13470 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13470 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 22.11.2022 di conferma della condanna ex art.442 cod. proc. pen. del Gup Tribunale di Catania in ordine al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7, 624 bis, 625 comma 1 n. 2 cod. pen. commesso in Mascali il 6.12.2019.
Rilevato che il motivo, con cui COGNOME ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il qual assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, P.v. 276288).
Nel caso in esame la pena è stata determinata in misura inferiore alla media edittale. La Corte territoriale, peraltro, ha motivato congruamente la scelta di confermare la pena irrogata, in ragione della gravità del fatto e della personalità dell’imputato già gravato da precedenti condanne. I giudici si sono conformati all’orientamento per cui il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo che le possano giustificarle (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590-01) e hanno rilevato che nel caso in esame tali elementi non erano ravvisabili.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024
Il Consiglie
COGNOME
nsore COGNOME
Il Presidente