Attenuanti Generiche: Non Basta Essere Incensurati per Ottenere lo Sconto di Pena
L’ottenimento delle attenuanti generiche è spesso un obiettivo cruciale per la difesa nel processo penale, poiché può portare a una significativa riduzione della pena. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta che la loro concessione non è automatica. Non è sufficiente avere una ‘fedina penale pulita’ o l’assenza di elementi negativi; il giudice deve riscontrare elementi positivi e concreti. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna, negandole la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte di merito avesse errato, non riconoscendo il valore di una personalità priva di connotati negativi e di un presunto contegno collaborativo.
In sostanza, la ricorrente chiedeva una mitigazione della pena basandosi sull’assenza di elementi di particolare allarme sociale e su una generica collaborazione con le autorità, che però non era stata supportata da prove documentali.
La Decisione della Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di secondo grado. Secondo gli Ermellini, la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello non era affatto illogica. Al contrario, essa si è correttamente attenuta a un principio giuridico consolidato: per concedere le attenuanti generiche non basta che l’imputato non presenti aspetti negativi, ma è necessario che emergano elementi di segno positivo.
Di conseguenza, non avendo riscontrato alcun elemento meritevole di valutazione positiva, il diniego è stato ritenuto legittimo. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nella riaffermazione di un principio fondamentale. La Cassazione spiega che le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio deve essere motivato. Tale facoltà non scatta automaticamente solo perché mancano elementi negativi (come precedenti penali o una personalità violenta). Al contrario, la legge richiede un ‘quid pluris’: il giudice deve individuare elementi concreti e positivi che giustifichino una pena meno severa.
Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato due aspetti cruciali:
1. Assenza di elementi positivi: I giudici di merito non hanno trovato alcun elemento concreto da valutare positivamente per mitigare la pena.
2. Collaborazione non provata: La presunta collaborazione dell’imputata, invocata come elemento positivo, non è stata dimostrata. Anzi, è emerso che non aveva mai depositato la documentazione richiesta dagli operanti, smentendo di fatto il suo atteggiamento collaborativo.
Questa analisi dimostra come una semplice affermazione di collaborazione, se non supportata da atti concreti e documentati, sia priva di valore ai fini del riconoscimento delle attenuanti.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: per sperare nella concessione delle attenuanti generiche, l’imputato deve tenere una condotta attivamente positiva, che possa essere concretamente apprezzata dal giudice. Una strategia difensiva basata unicamente sull’assenza di precedenti o su una generica ‘normalità’ della persona è destinata a fallire.
È necessario, quindi, che la difesa fornisca al giudice elementi tangibili: prove di un sincero pentimento, un effettivo risarcimento del danno, un comportamento processuale leale e collaborativo, o altre iniziative che dimostrino una revisione critica del proprio operato. In assenza di tali elementi, come insegna questa decisione, il diniego delle attenuanti è una conseguenza del tutto legittima.
L’assenza di precedenti penali o di elementi negativi sulla personalità è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’applicazione delle attenuanti generiche non è un diritto che deriva automaticamente dall’assenza di elementi negativi. È necessario che emergano elementi di segno positivo concretamente valutabili dal giudice.
Cosa si intende per ‘elementi di segno positivo’ ai fini della concessione delle attenuanti generiche?
Si tratta di comportamenti concreti e valutabili che dimostrano un atteggiamento meritevole, come un contegno processuale collaborativo, un’effettiva resipiscenza, o azioni volte a riparare il danno. Nel caso specifico, l’asserita collaborazione non è stata provata da alcun documento.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7615 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7615 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANGERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso promosso nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce la violazi legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenu generiche, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto manifestamente illogica, escluso i presupposti per una mitigazione della pena, stante l’assen di elementi all’uopo valutabili, in ciò facendo corretta applicazione del principio secon l’applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all’assenz elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di seg positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590), non avendo la Corte di merito, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, ravvisato alcun conteg collaborativo, posto che l’imputata non ha mai depositato la documentazione richiesta dag operanti (cfr. p. 9 della sentenza impugnata);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvis assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.00 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.