Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4777 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4777 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO
COGNOME
che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze con sentenza del 2 maggio 2023 ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, rideterminando la pena irrogata nei confronti del NOME per i delitti allo stesso ascritti (artt. 628, comma primo e terzo n. 1, 61 n. 5, cod. pen. con le aggravanti di aver approfittato delle circostanze di luogo, di tempo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa e di aver commesso I fatto con armi, artt. 81, 61 n.2, 582, 583-quinquies, 585, cod. pen., art. 635 cod. pen.; art. 61 n. 2 cod. pen., art. 4 I. n. 110 del 1975).
Il NOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, proponendo,. un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. Il ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione della legge penale in considerazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., considerato che al momento dei fatti si trovava in stato di alterazione dovuto alla assunzione di sostanze stupefacenti ed alcool; è stato inoltre proposto un risarcimento del danno per circa duemila euro e la documentazione prodotta non è stata tenuta in adeguata considerazione dalla Corte di appello, anche considerato che lo stesso ricorrente riconosceva il proprio debito e si diceva pentito per l’accaduto con le proprie dichiarazioni spontanee.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che del tutto generico ed aspecifico nella sua formulazione. Il ricorrente difatti omette del tutto il confron con la motivazione della Corte di appello, che ha specificamente affrontato il tema della richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche (pag. 9), con motivazione chiara e logicamente articolata, che non si presta a censure in questa sede. È stata in tal senso valorizzata la consistente gravità delle condotte, la reiterazione di atteggiamenti violenti ed aggressivi in un brevissimo volgere di tempo, la genericità delle allegazioni difensive in ordine allo stato di alterazione del ricorren ed alla necessità di una perizia, nonchétluafito Mia portata non ritenuta soddisfacente del risarcimento proposto, attesa la gravità e permanenza delle conseguenze della azione lesiva posta in essere dal NOME. Con tale motivazione il ricorrente non solo non si confronta, ma neanche evidenzia un qualsivoglia profilo di irragionevolezza nella considerazione in tema di trattamento circostanziale deciso dalla Corte di appello. Si deve ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché
è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 281217-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2023.