Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il No Quando i Fatti Sono Gravi
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi di personalizzazione della pena nel nostro ordinamento penale. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e dipende da una valutazione discrezionale del giudice. Con la recente sentenza n. 4777 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini di tale discrezionalità, chiarendo che la particolare gravità dei fatti e la reiterazione di condotte violente possono giustificare ampiamente il diniego, anche in presenza di un’offerta di risarcimento.
Il caso in esame: rapina, lesioni e il ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per una serie di gravi reati, tra cui rapina aggravata, lesioni personali aggravate e danneggiamento. L’imputato, dopo la condanna in primo e secondo grado, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un unico motivo: la mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. 
A sostegno della sua richiesta, la difesa aveva evidenziato che l’imputato, al momento dei fatti, si trovava in uno stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Inoltre, aveva manifestato pentimento e offerto un risarcimento del danno di circa duemila euro alle vittime.
La richiesta di attenuanti e la decisione dei giudici di merito
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche. La Corte territoriale, in particolare, aveva fornito una motivazione dettagliata, sottolineando diversi elementi negativi che superavano quelli positivi portati dalla difesa:
*   Consistente gravità delle condotte: I reati commessi erano stati ritenuti di notevole gravità.
*   Reiterazione di atti violenti: L’imputato aveva tenuto comportamenti violenti e aggressivi ripetuti in un brevissimo lasso di tempo.
*   Genericità delle allegazioni: Le affermazioni sullo stato di alterazione non erano state supportate da prove concrete, come una perizia.
*   Inadeguatezza del risarcimento: L’offerta economica è stata giudicata non soddisfacente rispetto alla gravità e alla permanenza delle conseguenze lesive subite dalle vittime.
Di fronte a questo quadro, i giudici di merito avevano concluso che non sussistevano elementi sufficienti per una riduzione della pena tramite le attenuanti generiche.
Le motivazioni della Corte di Cassazione: il no alle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come l’appellante non si fosse realmente confrontato con la motivazione della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre le medesime argomentazioni.
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la graduazione della pena, inclusa la valutazione sulle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione può essere censurata in sede di legittimità solo se risulta frutto di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario, oppure se è priva di motivazione. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta chiara, logica e completa, fondata su una valutazione complessiva degli indici previsti dagli artt. 132 e 133 del codice penale.
Le conclusioni: discrezionalità del giudice e limiti al ricorso
La sentenza in commento offre un’importante lezione pratica. La concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma il risultato di un bilanciamento che il giudice compie tra elementi favorevoli e sfavorevoli. Il pentimento e l’offerta di risarcimento, seppur positivi, possono non essere sufficienti a ottenere uno sconto di pena se controbilanciati da una condotta di eccezionale gravità e pericolosità sociale. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della pena, ma deve limitarsi a individuare vizi logici o giuridici nella decisione impugnata, che in questo caso erano del tutto assenti.
 
Essere sotto l’effetto di alcol o droghe è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo la sentenza, la semplice affermazione di trovarsi in stato di alterazione, se non supportata da elementi concreti come una perizia, viene considerata una generica allegazione difensiva e non è di per sé sufficiente per la concessione delle attenuanti.
Offrire un risarcimento del danno garantisce la concessione delle attenuanti generiche?
No, non la garantisce. La Corte ha ritenuto che un’offerta di risarcimento (nel caso di specie, circa duemila euro) possa essere considerata non soddisfacente e quindi inidonea a giustificare le attenuanti, specialmente a fronte della gravità e della permanenza delle conseguenze negative causate dal reato.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione del giudice sulla concessione delle attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione può intervenire solo in casi limitati. La decisione sulla concessione o meno delle attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere annullata dalla Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica, arbitraria o del tutto assente, non per una semplice diversa valutazione dei fatti.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4777 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 4777  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO
COGNOME
che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze con sentenza del 2 maggio 2023 ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, rideterminando la pena irrogata nei confronti del NOME per i delitti allo stesso ascritti (artt. 628, comma primo e terzo n. 1, 61 n. 5, cod. pen. con le aggravanti di aver approfittato delle circostanze di luogo, di tempo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa e di aver commesso I fatto con armi, artt. 81, 61 n.2, 582, 583-quinquies, 585, cod. pen., art. 635 cod. pen.; art. 61 n. 2 cod. pen., art. 4 I. n. 110 del 1975).
Il NOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, proponendo,. un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. Il ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione della legge penale in considerazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., considerato che al momento dei fatti si trovava in stato di alterazione dovuto alla assunzione di sostanze stupefacenti ed alcool; è stato inoltre proposto un risarcimento del danno per circa duemila euro e la documentazione prodotta non è stata tenuta in adeguata considerazione dalla Corte di appello, anche considerato che lo stesso ricorrente riconosceva il proprio debito e si diceva pentito per l’accaduto con le proprie dichiarazioni spontanee.
 Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che del tutto generico ed aspecifico nella sua formulazione. Il ricorrente difatti omette del tutto il confron con la motivazione della Corte di appello, che ha specificamente affrontato il tema della richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche (pag. 9), con motivazione chiara e logicamente articolata, che non si presta a censure in questa sede. È stata in tal senso valorizzata la consistente gravità delle condotte, la reiterazione di atteggiamenti violenti ed aggressivi in un brevissimo volgere di tempo, la genericità delle allegazioni difensive in ordine allo stato di alterazione del ricorren ed alla necessità di una perizia, nonchétluafito Mia portata non ritenuta soddisfacente del risarcimento proposto, attesa la gravità e permanenza delle conseguenze della azione lesiva posta in essere dal NOME. Con tale motivazione il ricorrente non solo non si confronta, ma neanche evidenzia un qualsivoglia profilo di irragionevolezza nella considerazione in tema di trattamento circostanziale deciso dalla Corte di appello. Si deve ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché
è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 281217-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2023.