Attenuanti Generiche: Non Basta Essere ‘Incensurati’ per Ottenerle
L’applicazione delle attenuanti generiche è uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Molti imputati sperano di ottenere una riduzione di pena grazie a questo istituto, spesso confidando in una fedina penale pulita. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che l’assenza di elementi negativi non è sufficiente. Vediamo insieme cosa ha stabilito la Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Quest’ultima aveva negato la concessione delle attenuanti generiche previste dall’articolo 62-bis del codice penale. L’imputato, nel suo ricorso per Cassazione, lamentava sia un vizio nella motivazione della Corte territoriale, sia una violazione di legge, ritenendo ingiusto il diniego.
La Decisione della Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: le attenuanti generiche non sono un diritto che scaturisce automaticamente dall’assenza di elementi negativi a carico dell’imputato.
In altre parole, il fatto di non avere precedenti penali o di non presentare aspetti particolarmente negativi della personalità non obbliga il giudice a concedere il beneficio. La Corte ha ritenuto che il ricorso non superasse la soglia di ammissibilità proprio perché non si confrontava con questo orientamento ormai pacifico.
Le Motivazioni della Corte e il Rifiuto delle Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che la sostengono. La Cassazione ha spiegato che, per concedere le attenuanti generiche, il giudice deve riscontrare la presenza di ‘elementi di segno positivo’. Questi elementi possono riguardare la condotta dell’imputato prima, durante o dopo il reato, le sue condizioni di vita, o qualsiasi altra circostanza che possa positivamente influenzare il giudizio sulla sua personalità e sulla gravità del fatto.
La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva correttamente applicato questo principio. Nella sentenza impugnata, i giudici di secondo grado avevano motivato il diniego proprio rilevando l’assenza di tali elementi positivi. Questa motivazione è stata giudicata logica, coerente con la giurisprudenza e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità.
La Suprema Corte ha richiamato precedenti specifici (come le sentenze n. 24128/2021 e n. 39566/2017) per rafforzare la sua posizione, dimostrando come si tratti di un indirizzo ermeneutico consolidato. Il diniego è, quindi, legittimo quando non emergono circostanze meritevoli di una valutazione favorevole.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica. La difesa in un processo penale non può limitarsi a sottolineare l’assenza di precedenti o di altri fattori negativi. È cruciale, invece, fornire al giudice elementi concreti e positivi che possano giustificare la concessione delle attenuanti generiche. Questi possono includere, ad esempio, un comportamento processuale corretto, un’attività di risarcimento del danno, un percorso di reinserimento sociale o familiare, o altre circostanze specifiche del caso. La decisione conferma che la valutazione del giudice è discrezionale ma non arbitraria: deve basarsi su fatti positivi e tangibili che rendano la pena base sproporzionata per eccesso.
È sufficiente non avere precedenti penali o una ‘fedina pulita’ per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo la giurisprudenza costante richiamata dalla Corte, l’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto non è di per sé sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche. È necessaria la presenza di elementi di segno positivo.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la contestazione sollevata non si confrontava con l’orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui le attenuanti generiche richiedono elementi positivi. La motivazione della Corte d’Appello, che aveva rilevato proprio l’assenza di tali elementi, è stata ritenuta corretta e immune da censure.
La concessione delle attenuanti generiche è un diritto dell’imputato?
No, l’applicazione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente alla mera assenza di elementi negativi. Si tratta di una facoltà discrezionale del giudice, che deve valutare la presenza di elementi positivi che giustifichino una mitigazione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47466 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47466 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CUI O1LGX0Y) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 116 comma secondo cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello, con motivazione che non si presta a censure, ha rilevato l’assenza di elementi positivi (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.N.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore