Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3256 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3256 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato in Germania il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Matino il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Supersano il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Gagliano del Capo il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Casarano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/2/2025 emessa dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa della parte civile Comune di Casarano, il quale chiede il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio; udito l’AVV_NOTAIO, difensore degli imputati COGNOME NOME e NOME
NOME COGNOME, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore degli
imputati Del COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, il quale conclude per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
I ricorrenti impugnano la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, con sentenza resa da Sez.2, n. 40345 del 21/6/2023, con la quale veniva demandato al giudice di appello di rivalutare la sussistenza del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. nei confronti degli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, nonché la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione al reato di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, per i soli NOME, NOME e COGNOME.
Nei confronti di COGNOME, invece, il giudizio di rinvio traeva origine dall’annullamento disposto con sentenza della Prima sezione penale, n. 36051 del 2023, in relazione alla commissione del reato di partecipazione all’associazione di stampo mafioso di cui al capo A), cui seguiva l’assorbimento dell’ulteriore motivo concernente l’aggravante dell’essere l’associazione armata e dei motivi attinenti al trattamento sanzionatorio.
All’esito del giudizio di rinvio, i ricorrenti erano assolti dal reato partecipazione all’associazione ex art. 416-bis cod, pen. contestata al capo AVL i inoltre, veniva esclusa l’aggravante dell’agevolazione mafiosa relativamente al reato di cui al capo C), con conseguente rideterminazion)Ldelle pene a ciascuno inflitte.
Avverso tale sentenza i ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME, NOME NOME e COGNOME NOME hanno formulato distinti ricorsi, le cui ragioni di impugnazioni possono essere unitariamente sintetizzate.
I predetti ricorrenti lamentano il vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, sul presupposto, variamente argomentato, che la Corte di appello si sarebbe limitata a fornire una sintetica e stereotipata motivazione, senza valutare in concreto la sussistenza di elementi idonei all’attenuazione della gravità del fatto.
I ricorrenti, inoltre,Ai dolgono delle modalità di calcolo degli aumenti disposti a titolo di continuazione.
Il solo COGNOME, infine, contesta anche i criteri impiegati per la determinazione della pena base, non contenuta nel limite edittale, senza che sia stata fornita adeguata motivazione relativamente ai criteri di cui all’art. 133 cod.
pen.
Nell’interesse di COGNOME NOME sono stati formulati due distinti ricorsi, congiuntamente sintetizzabili.
3.1. Il ricorrente deduce il travisamento della prova relativamente al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 relativamente alla condanna per il reato associativo contestato al capo C).
Ulteriore motivo di ricorso concerne l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
Si contesta, inoltre, il complessivo trattamento sanzionatorio sia relativamente alla determinazione della pena per il reato più grave, sia in ordine agli aumenti disposti a titolo di continuazione.
Infine, si eccepisce l’illegittimo aumento disposto per la recidiva reiterata, sottolineandosi come tale aggravante presuppone un accertamento della maggior attitudine a delinquere, non essendo sufficiente il mero riscontro di precedenti condanne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
Per quanto concerne i motivi formulati in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, deve evidenziarsi come la sentenza impugnata, sia pur in forma sintetica e mediante il richiamo ai parametri di gravità della condotta analizzati nell’illustrazione del fatto di reato, d pienamente conto delle ragioni che hanno condotto alla determinazione della pena e all’esclusione delle attenuanti generiche, senza che si possa in alcun modo individuare una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Una volta accertato che il giudice di merito ha compiuto e, sia pur sinteticamente, motivato la valutazione in ordine all’esclusione delle attenuanti generiche, tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, atteso che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche / il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed idoneo a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Ne consegue che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
Né rileva il fatto che gli imputati siano stati assolti dal reato associativo, posto che tale elemento non impone, di per sé, una mitigazione della pena relativamente ai restanti reati per i quali è intervenuta condanna.
2.1. Analoghe considerazioni valgono anche a superare le doglianze sollevate in relazione alla determinazione della pena, posto che la Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine alla considerevole gravità dei fatti per i quali è intervenuta condanna, descrivendo non solo l’offensività delle singole condotte, ma anche il loro inserimento in un contesto che – pur a seguito dell’esclusione dell’appartenenza degli imputati all’associazione di stampo mafioso – permane ugualmente connotata da una sicura contiguità con ambienti malavitosi di spessore.
Rispetto alle considerazioni svolte in motivazione con riguardo a ciascuno dei ricorrenti, si ritiene che non siano ravvisabili vizi connotati dalla manifesta illogicit o contraddittorietà.
Per quanto attiene ta posizione di COGNOME, il quale sostiene che la pena base individuata – per il reato di cui agli artt. 4 e 7 I. n. 895 del 1967 – doveva essere pari o, comunque, prossima al minimo edittale (indicato in 1 anno e 4 mesi di reclusione), è sufficiente evidenziare che la pena, determinata in anni 2 di reclusione, si discosta in maniera minima e pienamente giustificata, ove si consideri che la condotta di porto d’armi si colloca in un contesto delinquenziale di apprezzabile livello, così come ampiamente illustrato nella sentenza impugnata.
2.2. Relativamente alle censure mosse alla quantificazione degli aumenti disposti a titolo di continuazione, valgono le considerazioni svolte in ordine alla determinazione della pena base, dovendosi dar atto che la Corte di appello, per ciascuno degli imputati, ha provveduto ad individuare l’aumento disposto ex art.81 cod. pen., indicando, sia pur sinteticamente, gli elementi di valutazione che hanno determinato la pena.
Sul tema deve richiamarsi la sentenza con la quale le Sezioni unite hanno affermato il principio secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n.47127 del 24/6/2021, COGNOME, Rv. 282269). In tale sentenza, la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli
aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di ver che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in rela agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Nel caso di specie, i richiamati principi risultano pienamente rispettati, p che la Corte di appello, oltre a distinguere i singoli aumenti disposti a tit continuazione, ha sinteticamente indicato, anche mediante l’esposizione in ordin alla gravità dei fatti, ~le ragioni sottese alla quantificazione degli a e, soprattutto, ha rispettato la proporzionalità tra la pena per il reato base avvinti dalla continuazione.
2.3. Per quanto concerne la specifica posizione di COGNOME, deve rilevarsi tardività della memoria difensiva, datata 4 gennaio 2026, con la quale è st allegata l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale ede, depositata il 30 ottobre 2025.
In base al novellato art. 611, comma 1, cod. proc. pen., le parti, anche qual si proceda con la cosiddetta trattazione orale, sono autorizzate a depositare, entro 15 giorni prima dell’udienza, memorie difensive e, entro 5 giorni dall’udien eventuali memorie di replica.
La giurisprudenza, formatasi in relazione alla originaria previsione dell’ 611 cod. proc. pen., aveva già avuto modo di precisare che nel giudizio cameral di legittimità, la requisitoria, le memorie e le produzioni difensive deposita violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni “liberi” p dell’udienza, previsti dall’art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertan possono essere prese in considerazione. In tal senso si è affermato che requisitoria scritta depositata dal procuratore AVV_NOTAIO oltre il termi quindicesimo giorno antecedente l’udienza, previsto dall’art. 611, comma 1, cod proc. pen., è tardiva e delle relative argomentazioni e conclusioni la Cort cassazione non deve tener conto, essendo detto termine funzionale alle esigenz di effettività ed adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell’ud (Sez.1, n. 28299 del 27/5/2019, Rv. 276414). Analogo principio, peraltro, stato affermato anche in relazione al deposito delle memorie ex art. 611 c.p.p. procedimenti ante riforma – trattati in pubblica udienza (Sez.6, n. 11630 del 27/2/2020, Rv. 278719).
Partendo da tali affermazioni, questa Corte, sia pur con riguardo procedimento in cassazione definito con rito cartolare, ha già affermato c le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previ dall’art. 611 cod. proc. pen.’ sono tardive, sicché non possono essere pres considerazione (Sez.4, n. 10022, del 6/2/2025, Altese, Rv.287766-02).
Analogo principio deve essere affermato anche nel caso in cui il giudizio in cassazione sia definito a seguito di trattazione orale, con discussione in pubblica udienza, posto che la ratio sottesa alla cadenza temporale dettata dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. rimane la medesima.
Anche ove vi sia la trattazione orale, infatti, i termini di quindici e cinque giorni, assegnati tanto alla parte pubblica che a quelle private per presentare richieste e memorie, devono necessariamente ritenersi perentori atteso che, diversamente opinando, il deposito tardivo di uno di tali atti si rifletterebbe negativamente sul pieno dispiegarsi del contraddittorio, andando a limitare, se non addirittura ad impedire, il diritto delle altre parti di controbattere alla richiesta memoria tardiva.
L’effetto, peraltro, sarebbe pregiudizievole anche nei confronti del collegio giudicante che, evidentemente, si vedrebbe esposto al rischio di dover esaminare memorie depositate nell’imminenza dell’udienza, in tal modo andando ad erodere il necessario spazio di riflessione tra lo studio del procedimento e la decisione.
Quanto detto, pertanto, conduce a ritenere inammissibile e, quindi, non esaminabile la memoria difensiva depositata, nell’interesse dell’imputato COGNOME, oltre il termine previsto.
Passando all’esame dei motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME e non comuni agli altri imputati, deve in primo luogo dichiararsi l’inammissibilità delle doglianze sollevate in relazione al riconoscimento dell’aggravante della disponibilità di armi, ritenuta in relazione al reato di associazione finalizzata al narcotraffico.
Invero, la sentenza rescindente non aveva in alcun modo annullato la sentenza di appello in ordine a tale reato, tant’è che i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, ritenuti assorbiti dall’annullamento concernente il reato di associazione di stampo mafioso, non concernevano affatto la suddetta aggravante.
In motivazione, la sentenza precisava che l’annullamento con rinvio era disposto «in riguardo all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A), ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, e con assorbimento, senza preclusione per un successivo esame, del quarto motivo di ricorso in ordine all’aggravante dell’essere l’associazione di tipo mafioso armata. Oltre che del nono e del decimo motivo».
L’aggravante dell’associazione armata è venuta meno per effetto dell’assoluzione, pronunciata dal giudice del rinvio, in relazione al capo A).
Le ulteriori questioni oggetto di giudizio (nono e decimo motivo del primo ricorso in cassazione), riguardavano rispettivamente il trattamento sanzionatorio
relativo al reato più grave e per il tentato omicidio (contestato al capo B), nonchè il diniego delle attenuanti generiche.
Quanto detto, consente di affermare che l’ulteriore aggravante prevista dall’art.74, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 . , doveva ritenersi definitivamente riconosciuta e insuscettibile di rivalutazione nel giudizio di rinvio.
Occorre aggiungere che il reato più grave è stato individuato nel tentato omicidio, sicchè il riconoscimento dell’aggravante dell’associazione armata non ha direttamente esplicato effetto, essendo stato disposto per il reato di cui al capo C) un aumento a titolo di continuazione complessivamente pari a un anno e nove mesi, non risultando che tale quantificazione sia stata in qualche modo influenzata in peius dalla contestata aggravante.
3.1. Anche l’ulteriore motivo concernente l’aumento disposto per la recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello sinteticamente motivato in ordine alla accresciuta pericolosità dell’imputato / desunta dall’essere gravato da due precedenti per reati in materia di armi. Ove si consideri che COGNOME è stato ritenuto responsabile di un tentato omicidio commesso con armi e che ha cagionato gravi lesioni alla persona offesa (rimasta cieca e paraplegica), deve ritenersi non immotivata la scelta di riconoscere l’aggravamento di pena. Nel caso di specie, pertanto, la Corte di appello non si è affatto limitata a riconoscere la recidiva per effetto di un mero automatismo rispetto ai precedenti penali gravanti sull’imputato.
Alla luce delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre che alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Casarano, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso 1’8 gennaio 2026 Il Consigliere estensore COGNOME