Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16798 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16798 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché concernente il trattamento punitivo, avendo la sentenza, con adeguato esame delle doglianze difensive e non illogica motivazione, dato atto delle ragioni fondanti il diniego di concessione;
ritenuto infatti che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, COGNOME e altri, Rv. 252900);
osservato altresì che il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compete alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione. Peraltro, nel menzionato giudizio il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione del reato può essere sufficiente a riconoscerlo ovvero ad escluderlo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 242419).
rilevato che, sulla scorta di tali principi, la Corte territoriale ha negato riconoscimento delle menzionate attenuanti in ragione dell’assenza di elementi positivamente valorizzabili a tal fine ed evidenziando, di contro, gli elementi fondanti il diniego: il rinvenimento di materiale per il confezionamento della sostanza e la pesatura della stessa, il dato del principio attivo della sostanza detenuta ed il numero di dosi ricavabili (cfr. pag. 3);
considerato altresì che non è stato altresì specificamente contestato il passaggio della sentenza impugnata nella parte in cui, riassumendo i motivi di gravame, non è stato fatto cenno alcuno alla pretesa valorizzazione, al fine del conseguimento
della speciale benevolenza di cui all’art. 62-bis cod. pen., della co processuale dell’imputato (cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME e Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259066), che la questione non può essere dedotta per la prima volta in questa sede;
rilevato che, stante l’inammissibilità del ricorso per la sua manifesta infonda e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese d procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il consigliere estensore
Così deciso in Roma il 23/02/2024
Il Presidente