Attenuanti Generiche: Non Bastano i Precedenti Puliti, Serve di Più
L’ottenimento delle attenuanti generiche è spesso un obiettivo cruciale per la difesa in un processo penale, poiché può portare a una significativa riduzione della pena. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che la loro concessione non è affatto automatica. Essere incensurati, ovvero non avere precedenti penali, non è più un elemento sufficiente. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire quali criteri adotta il giudice.
Il Caso in Analisi
La vicenda riguarda un individuo condannato per detenzione di sostanze stupefacenti. La sua difesa ha presentato ricorso alla Suprema Corte con un unico motivo: contestare la decisione del giudice di merito di non concedere le attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, tale diniego era ingiustificato.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha riaffermato un orientamento ormai consolidato. L’applicazione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto dell’imputato che scatta in automatico quando mancano elementi negativi sulla sua personalità. Al contrario, il giudice deve riscontrare la presenza di elementi di segno positivo che giustifichino una valutazione favorevole.
La Corte ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza più recente, il solo stato di incensuratezza non è più considerato un elemento sufficiente per ottenere il beneficio. Nel caso specifico, il giudice di merito aveva legittimamente basato il proprio diniego su due fattori chiave:
1. La condotta processuale del ricorrente, ritenuta non valutabile positivamente.
2. L’ingente quantità di sostanza stupefacente detenuta.
Questi elementi, secondo la Corte, sono stati correttamente considerati come prevalenti rispetto alla mera assenza di precedenti penali.
La Decisione della Corte
In base a queste considerazioni, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza di tale decisione non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene comminata quando il ricorso è ritenuto inammissibile per colpa del ricorrente, come nel caso di motivi manifestamente infondati.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nel principio secondo cui la concessione delle attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice, che deve essere esercitato sulla base di una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e delle modalità del fatto. Il giudice non è tenuto a premiare chi semplicemente non presenta elementi negativi, ma deve individuare aspetti positivi meritevoli di considerazione. L’assenza di precedenti penali è un dato neutro, che di per sé non dimostra una particolare meritevolezza. Elementi come la gravità del reato (in questo caso, l’ingente quantità di droga) e un comportamento processuale non collaborativo possono legittimamente portare il giudice a escludere il beneficio, rendendo la sua decisione incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la strategia difensiva non può limitarsi a far leva sull’assenza di precedenti penali per ottenere le attenuanti generiche. È necessario fornire al giudice elementi concreti e positivi che dimostrino la meritevolezza dell’imputato: ad esempio, un’ammissione di responsabilità, un comportamento collaborativo, un percorso di risarcimento del danno o un’effettiva volontà di reinserimento sociale. Per gli imputati e i loro difensori, la lezione è chiara: per sperare in una riduzione di pena, non basta non aver fatto nulla di male in passato, ma bisogna dimostrare di aver fatto qualcosa di positivo nel presente.
L’assenza di precedenti penali garantisce la concessione delle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per ottenere automaticamente le attenuanti generiche. È necessario che emergano elementi positivi sulla personalità del soggetto.
Quali elementi può considerare il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche basandosi su elementi negativi come la gravità del reato (ad esempio, l’ingente quantità di stupefacente detenuta) e la condotta processuale non positiva tenuta dal ricorrente.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per motivi infondati?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa nel proponente, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5926 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5926 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 19/02/1998
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, 80 comma 1 lett.b), d.P.R.309/1990, lamentan con unico motivo di ricorso, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in quanto l’applicazione delle circostanze attenuan generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenz legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/202 Rv. 281590 – 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01), non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). N caso in disamina, il giudice a quo, facendo rinvio nella descrizione dei fatti alla sentenza di grado e specificatamente alle pagine 5 e 6, ha richiamato la condotta processuale tenuta dal ricorrente, non valutabile positivamente, e fatto riferimento alla ingente quantità di stupefa detenuta.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nell determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), al condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore dell Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/12/2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente