Attenuanti generiche: quando il diniego è legittimo
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati della commisurazione della pena nel processo penale. Spesso i ricorrenti lamentano il mancato accoglimento di tali benefici, ma la giurisprudenza di legittimità ha tracciato confini molto chiari sulla discrezionalità del giudice.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice non è obbligato a esaminare ogni singolo elemento favorevole addotto dalla difesa. È invece sufficiente che la motivazione si concentri su aspetti negativi ritenuti decisivi per escludere il beneficio.
Il ruolo delle attenuanti generiche nella pena
Le attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del Codice Penale non sono un diritto automatico dell’imputato, ma una facoltà del giudice. La loro funzione è quella di consentire un adeguamento della sanzione alla reale gravità del fatto e alla personalità del reo, laddove vi siano elementi che suggeriscano una riduzione della pena.
La motivazione del diniego
Secondo la Suprema Corte, per negare le attenuanti non serve una confutazione analitica di tutte le tesi difensive. Il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla gravità della condotta o su un comportamento processuale non collaborativo. Se questi elementi sono ritenuti prevalenti, il diniego è considerato correttamente motivato.
Limiti al sindacato della Cassazione sulla pena
La determinazione della sanzione, compresa la graduazione tra il minimo e il massimo edittale, appartiene alla sfera discrezionale del giudice di merito. Il ricorso per Cassazione su questo punto è ammissibile solo se la decisione risulta frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Nel caso analizzato, la pena irrogata era sensibilmente inferiore alla media edittale. In tali circostanze, l’onere motivazionale del giudice è meno stringente, essendo sufficiente l’utilizzo di espressioni che attestino la congruità del trattamento sanzionatorio rispetto ai fatti accertati.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. È stato evidenziato come il giudice di merito avesse già adeguatamente valorizzato la gravità della condotta e il comportamento negativo dell’imputato durante il processo. Tali fattori sono stati ritenuti assorbenti rispetto a qualsiasi altro elemento positivo, rendendo superflua un’ulteriore analisi dettagliata. La Cassazione ha inoltre sottolineato che, quando la pena è fissata vicino ai minimi edittali, la motivazione può essere sintetica, poiché la scelta del giudice appare intrinsecamente ragionevole e non arbitraria.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma un orientamento rigoroso: la contestazione della misura della pena e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche richiede la dimostrazione di un’evidente illogicità della sentenza impugnata. In assenza di tali vizi, le valutazioni del giudice di merito restano definitive, precludendo ogni ulteriore revisione in sede di legittimità.
Il giudice deve analizzare tutti i motivi favorevoli per concedere le attenuanti?
No, il giudice può negare le attenuanti generiche limitandosi a indicare gli elementi negativi prevalenti, come la gravità del fatto o il comportamento del reo.
Quando si può contestare la misura della pena in Cassazione?
La pena può essere contestata solo se la sua determinazione è frutto di arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico da parte del giudice di merito.
Cosa comporta un ricorso dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità comporta il rigetto del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e spesso una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41659 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41659 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COPPARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimi secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudic merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda particolare, pag. 8, in unto di gravità della condotta e negativo comportamento processuale);
ritenuto che le ulteriori doglianze, relative all’eccessività della pena, sono prive di speci e manifestamente infondate in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribui giudice del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della p base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i rea continuazione – non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relati determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio ragionamento illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressi tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena assai inferiore – come nel cas di specie – alla media edittale (si veda pag. 8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.