Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10585 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10585 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto
il ricorso di XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non Ł consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non Ł stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata), anche considerato che la Corte territoriale ha accolto la richiesta difensiva di rimodulazione della pena, riducendo quest’ultima alla luce della concreta gravità dei fatti e del ruolo rivestito dall’imputato nella loro commissione;
rilevato che lo stesso motivo, nella parte in cui lamenta carenza assoluta di motivazione in relazione al motivo di appello con cui era stato chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, Ł manifestamente infondato. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, l’assenza di manifestazioni di resipiscenza da parte del ricorrente nonchØla mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 9 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-02);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
– Relatore –
Ord. n. sez. 3692/2026
CC – 05/03/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 05/03/2026
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.