Attenuanti Generiche: la Gravità del Fatto Giustifica il Diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 40891/2024) offre un’importante occasione per ribadire i principi che governano la concessione o il diniego di tale beneficio, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità e il peso di elementi come la gravità del reato e la mancanza di pentimento.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello di Napoli per i reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione (artt. 497-bis e 648 c.p.). L’imputato, ritenuto responsabile, decideva di ricorrere per Cassazione, affidando la sua difesa a due motivi principali.
I Motivi del Ricorso e i Limiti del Giudizio di Cassazione
Con il primo motivo, il ricorrente contestava la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. In sostanza, chiedeva alla Suprema Corte una nuova lettura del materiale probatorio, sostenendo di non essere stato consapevole della falsità dei documenti rinvenuti nella sua abitazione.
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato inammissibile questa doglianza, ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Corte non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici precedenti, né può confrontare la motivazione della sentenza con modelli di ragionamento alternativi. Il suo compito è limitato a verificare la presenza di vizi logici evidenti o di violazioni di legge, non a riesaminare i fatti.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: una valutazione motivata
Il secondo motivo di ricorso si concentrava sul vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L’imputato lamentava che la Corte d’Appello non avesse concesso la riduzione di pena. Anche questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato.
La Cassazione ha ricordato che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti. È sufficiente che fondi la sua decisione su quelli ritenuti decisivi e rilevanti. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la sua scelta sulla base di due elementi chiave.
le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su due pilastri. In primo luogo, la Corte ha sottolineato che la valutazione dei fatti e delle prove è di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado. Un ricorso in Cassazione che propone una diversa lettura dei dati processuali è, per sua natura, inammissibile. Il giudice di merito aveva fornito una motivazione logica e coerente per affermare la responsabilità penale dell’imputato, spiegando perché ritenesse provata la sua consapevolezza circa la falsità dei documenti.
In secondo luogo, e con specifico riferimento alle attenuanti generiche, la Corte ha avallato pienamente il ragionamento della Corte d’Appello. La decisione di negare il beneficio era stata motivata in modo congruo e privo di illogicità, basandosi su:
1. La particolare gravità dei fatti commessi, desunta dall’elevato numero di documenti falsificati.
2. La mancanza di elementi favorevoli sintomatici di effettiva resipiscenza, ovvero l’assenza di un reale pentimento da parte del condannato.
Questi due elementi sono stati considerati sufficienti e decisivi per escludere la concessione delle attenuanti, rendendo superflua l’analisi di altri eventuali fattori a favore dell’imputato.
le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione del giudice di merito è ancorata a elementi concreti e rilevanti, come la gravità oggettiva del reato e l’atteggiamento soggettivo del reo post-delictum. Non è richiesta una disamina analitica di tutti i possibili aspetti della vicenda, ma una valutazione sintetica che dia conto delle ragioni fondanti della decisione. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la richiesta di attenuanti deve essere supportata da prove concrete di un effettivo cambiamento o pentimento, poiché la sola assenza di precedenti penali o altri elementi generici potrebbe non essere sufficiente a fronte di un reato di particolare gravità.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Non può effettuare una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e l’assenza di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi giustificano il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo la sentenza, il diniego è giustificato se basato su una motivazione logica che consideri elementi decisivi. Nel caso specifico, sono stati ritenuti sufficienti la particolare gravità dei fatti (desunta dal numero di documenti falsi) e la mancanza di elementi favorevoli che indicassero un’effettiva resipiscenza (pentimento) da parte del condannato.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina le questioni nel merito. La decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40891 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40891 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla in relazione alla richiesta di assoluzione in ordine alle fattispecie di cui agli artt. 497 bis e 648 cod. pen. sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di legittimità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7 e 8) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione d responsabilità e della sussistenza del reato disattendendo le doglianze formulate nel merito dalla difesa in ordine alla consapevolezza da parte del ricorrente della falsità dei documenti rinvenuti presso la sua abitazione;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gl altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
che, invero, la Corte d’appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base della particolare gravità dei fatti commessi, desunta dal numero dei documenti falsificati, nonché dalla mancanza di elementi favorevoli sintomatici di effettiva resipiscenza;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore COGNOME Il Pre ‘dente