Attenuanti Generiche: La Cassazione Spiega i Limiti del Diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice nel processo penale, consentendogli di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri con cui un giudice può legittimamente negare tali attenuanti, anche senza analizzare ogni singolo elemento a favore dell’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato riguarda un individuo condannato sia in primo grado che in appello per il reato di furto aggravato. L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un unico punto: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato gli elementi a suo favore.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Il punto centrale della decisione è che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non ha l’obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi durante il processo.
Gli Elementi Decisivi per il Giudice
È sufficiente, secondo la Corte, che il giudice faccia riferimento a quegli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Nel caso di specie, la decisione dei giudici di merito si fondava su tre pilastri:
1. L’assenza di elementi positivamente valutabili: non erano emersi fatti o comportamenti dell’imputato meritevoli di una valutazione positiva.
2. Le modalità insidiose della condotta: il modo in cui il furto era stato commesso rivelava una particolare astuzia e pericolosità.
3. I precedenti di polizia: la fedina penale dell’imputato deponeva a suo sfavore.
Questi elementi, presi insieme, sono stati ritenuti sufficienti per giustificare la mancata concessione del beneficio.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte sottolinea inoltre che la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti è un “giudizio di fatto” che spetta esclusivamente al giudice di merito. La Corte di Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, non può riesaminare i fatti, ma solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, logica e non contraddittoria. Se la motivazione si basa su ragioni preponderanti e plausibili, come nel caso in esame, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sul principio di economia processuale e sulla natura del giudizio di legittimità. Obbligare il giudice di merito a confutare punto per punto ogni singolo elemento favorevole addotto dalla difesa sarebbe un onere eccessivo e non necessario. Ciò che conta è che la decisione finale sia supportata da un ragionamento logico e coerente, basato sugli aspetti più significativi del caso. La presenza di precedenti penali e la gravità delle modalità del reato sono spesso considerati fattori preponderanti che possono, da soli, giustificare il diniego delle attenuanti, assorbendo e superando ogni altra considerazione di segno opposto.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la discrezionalità del giudice nel valutare le attenuanti generiche è ampia, ma deve essere esercitata attraverso una motivazione adeguata. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente elencare elementi potenzialmente favorevoli, ma è necessario dimostrare perché questi dovrebbero prevalere su quelli sfavorevoli. Per l’imputato, la decisione ribadisce che un passato criminale e le modalità particolarmente gravi di commissione del reato costituiscono ostacoli significativi all’ottenimento di uno sconto di pena, rendendo la decisione del giudice di negare le attenuanti difficilmente contestabile in Cassazione, a meno di un palese vizio logico o giuridico nella motivazione.
È obbligatorio per un giudice considerare tutti gli elementi, sia favorevoli che sfavorevoli, quando nega le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi o comunque rilevanti, come i precedenti penali o le modalità del reato.
Quali elementi sono stati considerati sufficienti in questo caso per negare le attenuanti generiche?
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto decisivi l’assenza di elementi positivamente valutabili, le modalità insidiose della condotta e i precedenti di polizia dell’imputato.
Si può contestare in Cassazione la decisione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice è illogica, contraddittoria o basata su un errore di diritto. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare i fatti e decidere se concedere o meno le attenuanti, perché questa è una valutazione che spetta al giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38137 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38137 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 27 giugno 2025 che ha confermato la sentenza emessa in data 20 gennaio 2025 dal Tribunale di Roma, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato;
rilevato, quanto all’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l’assenza di elementi positivamente valutabili, le modalità insidiose della condotta ed i precedenti di polizia), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01);
pertanto, viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025