Attenuanti Generiche: la Cassazione Conferma la Legittimità del Diniego con Motivazione Sintetica
Il tema delle attenuanti generiche rappresenta un punto cruciale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 36966 del 2024, offre un’importante occasione per chiarire i criteri con cui un giudice può legittimamente negare la concessione di tale beneficio. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: non è necessaria una motivazione prolissa e analitica, ma è sufficiente un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi.
Il caso: un ricorso per il diniego delle attenuanti generiche
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di minaccia aggravata (art. 612, secondo comma, del codice penale), confermata dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la lamentela per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato elementi favorevoli all’imputato che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena. La concessione di queste circostanze, infatti, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve tener conto di tutti gli aspetti positivi della condotta e della personalità dell’imputato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè non valuta se le attenuanti fossero o meno meritate), ma si ferma a un livello precedente, giudicando il motivo del ricorso come ‘manifestamente infondato’.
La conseguenza di tale declaratoria è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le motivazioni: la sufficienza di un congruo riferimento
Il cuore dell’ordinanza risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto le doglianze del ricorrente. I giudici supremi hanno richiamato un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato. Secondo tale orientamento, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è richiesto al giudice di merito di passare in rassegna ogni singolo elemento astrattamente favorevole all’imputato.
È invece ritenuto sufficiente un ‘congruo riferimento’ agli elementi considerati decisivi o rilevanti per giungere alla decisione negativa. Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha constatato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione di questo tipo, ancorando il proprio giudizio a elementi concreti emersi nel processo. Pertanto, la lamentela del ricorrente è stata giudicata priva di fondamento, in quanto la motivazione della sentenza impugnata rispettava pienamente gli standard richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa decisione ribadisce un principio di economia processuale e di fiducia nella valutazione discrezionale del giudice di merito. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Onere della motivazione: Il giudice ha l’obbligo di motivare il diniego delle attenuanti, ma tale obbligo è adempiuto anche con una motivazione sintetica, purché logica e ancorata a fatti specifici.
2. Limiti del ricorso in Cassazione: La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla concessione o meno del beneficio. Il suo controllo è limitato alla verifica della legalità e della logicità della motivazione fornita.
3. Rischio del ricorso: Presentare un ricorso basato unicamente su una critica generica alla valutazione del giudice espone al rischio concreto di una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
Per quale motivo il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione.
Cosa è sufficiente per un giudice per motivare il diniego delle attenuanti generiche secondo la Cassazione?
Secondo la giurisprudenza consolidata citata nell’ordinanza, per motivare il diniego è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36966 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36966 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PAVULLO NEL FRIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen. (capo C);
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024