Attenuanti Generiche: La Cassazione chiarisce i limiti della motivazione del Giudice
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica gravità del fatto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, quali sono i limiti del sindacato della Corte di Cassazione sulla decisione di un giudice di merito di negare tali circostanze? Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: la motivazione del diniego non deve essere enciclopedica, ma è sufficiente che si concentri sugli elementi ritenuti decisivi.
I Fatti del Caso
Una persona condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma presentava ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente giustificato la sua decisione di negare la mitigazione della pena.
La Corte d’Appello, invece, aveva fondato il proprio diniego su tre pilastri specifici: le modalità esecutive del reato, i carichi pendenti a nome della ricorrente e l’assenza di elementi favorevoli che potessero giustificare una riduzione della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il diniego delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su consolidati principi giurisprudenziali in materia di valutazione delle attenuanti generiche.
L’inammissibilità del motivo di ricorso
In primo luogo, la Corte ha sottolineato che la contestazione relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti, basata su un presunto vizio di motivazione, non è ammissibile in sede di legittimità. Il giudizio della Cassazione, infatti, non è un terzo grado di merito, ma serve a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito delle valutazioni discrezionali del giudice.
La sufficienza della motivazione del giudice di merito
Il punto centrale dell’ordinanza risiede nel principio, ribadito dalla Corte, secondo cui il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso dagli atti o dedotto dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione. Nel caso di specie, i giudici d’appello avevano correttamente valorizzato elementi concreti e rilevanti, rendendo la loro motivazione immune da censure di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si allinea a un orientamento giurisprudenziale costante. Citando precedenti sentenze, la Corte ha spiegato che, una volta che il giudice ha individuato e giustificato gli elementi ritenuti preponderanti per il diniego (come le modalità del reato e i precedenti penali), tutti gli altri elementi di segno contrario si considerano implicitamente superati o disattesi. Questo approccio garantisce l’efficienza processuale, evitando motivazioni prolisse e ripetitive, e concentra l’attenzione sui fattori che hanno realmente influenzato la decisione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica: per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche, non basta lamentare una generica carenza di motivazione. È necessario dimostrare che la decisione del giudice sia manifestamente illogica, contraddittoria o basata su elementi inesistenti. In assenza di tali vizi, la valutazione discrezionale del giudice di merito, seppur sintetica ma ancorata a elementi concreti, rimane insindacabile in sede di Cassazione. La decisione conferma quindi l’ampia discrezionalità del giudice nel valutare la concessione di questo importante beneficio.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per un difetto di motivazione?
No, secondo l’ordinanza, un motivo di ricorso che lamenta un vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità, poiché la valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi, ma è sufficiente che la sua motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione.
Quali elementi ha considerato il giudice d’appello per negare le attenuanti generiche in questo caso?
Il giudice d’appello ha basato la sua decisione di negare le attenuanti su tre elementi principali: le modalità esecutive del reato, i carichi pendenti della ricorrente e la generale mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36303 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME la;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuant generiche non è consentito in sede di legittimità;
t
rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini de diniego delle invocate attenuanti, le modalità esecutive del reato, i carichi pend della ricorrente e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pe (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice d merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivaz faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanen disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.