Attenuanti generiche: la Cassazione conferma il diniego se la motivazione è logica
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specifica gravità del fatto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, tale discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il diniego delle attenuanti è legittimo se la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e puntuale. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). La difesa, nel suo ricorso, contestava la decisione dei giudici di secondo grado, in particolare per quanto riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
La Decisione della Corte e il Rifiuto delle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno constatato che la motivazione relativa al diniego delle attenuanti generiche era stata esposta in modo logico, coerente e puntuale. Secondo la Corte, non erano emersi elementi o profili idonei ad attenuare la gravità del fatto commesso, rendendo così corretta la decisione impugnata. Di conseguenza, oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Coerenza e Logicità nella Valutazione del Giudice
La motivazione della Cassazione è chiara: il giudice di merito ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale. La Corte d’Appello aveva analizzato il caso specifico, evidenziando ‘l’insussistenza di profili idonei ad attenuare la gravità del fatto’. Questo significa che, nel bilanciamento degli elementi a favore e contro l’imputato, non era emersa alcuna circostanza (come ad esempio il comportamento post-reato, il contesto sociale, le condizioni di vita) che potesse giustificare uno sconto di pena. La Suprema Corte non entra nel merito della valutazione, ma si limita a verificare che il percorso logico-giuridico seguito dal giudice precedente sia immune da vizi, come in questo caso. La decisione impugnata era, quindi, adeguatamente motivata e non meritevole di censura.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione sulle Attenuanti Generiche
Questa ordinanza rafforza un principio consolidato nella giurisprudenza penale: il riconoscimento delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà del giudice. Per ottenerle, è necessario che emergano elementi positivi concreti che possano essere valorizzati. Un ricorso in Cassazione che si limiti a lamentare il mancato riconoscimento di tali circostanze senza individuare specifiche illogicità o contraddizioni nella motivazione del giudice di merito è destinato all’inammissibilità. La decisione sottolinea l’importanza per le difese di argomentare in modo specifico e dettagliato le ragioni per cui le attenuanti dovrebbero essere concesse, piuttosto che limitarsi a una generica richiesta.
Per quali reati si procedeva nel caso in esame?
Si procedeva per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali, previsti rispettivamente dagli articoli 337 e 582 del codice penale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice d’appello sul diniego delle attenuanti generiche fosse logica, coerente e puntuale, evidenziando l’assenza di elementi idonei a ridurre la gravità del fatto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35972 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA :(4e4.1 Lve , r
letto il ricorso proposto nell’interesse di r rik -i –COGNOME, nei cui confronti si procede per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen.;
rilevato che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al diniego delle attenuanti generiche (cfr. pag della sentenza impugnata), evidenziando l’insussistenza di profili idonei attenuare la gravità del fatto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell mende.
Così deciso il 14 jii.rI1r.j 2024