Attenuanti Generiche: la Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice nel processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata su questo tema, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità sulla decisione del giudice di merito di negare tali circostanze. Analizziamo il caso per comprendere meglio i principi di diritto affermati.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Bologna e confermata dalla Corte d’Appello per i reati di minaccia aggravata e tentata violazione di domicilio, unificati dal vincolo della continuazione. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo: la mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del Codice Penale.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valorizzato alcuni elementi a favore dell’imputato che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la valutazione circa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto, ampiamente discrezionale, che spetta al giudice di merito.
Il suo operato può essere censurato in sede di Cassazione solo qualora la motivazione risulti mancante, manifestamente illogica o contraddittoria, e non semplicemente perché non ha accolto la prospettazione della difesa.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella riaffermazione di un importante principio di diritto. La Corte ha spiegato che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
È infatti sufficiente che il giudice indichi quali siano gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Una volta effettuata questa valutazione, basata su una motivazione logica e coerente, tutti gli altri elementi si considerano implicitamente disattesi o superati. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione logica per negare le attenuanti, rendendo la sua decisione incensurabile in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche è saldamente nelle mani dei giudici di primo e secondo grado. Per la difesa, ciò significa che le argomentazioni a sostegno della richiesta di attenuanti devono essere particolarmente forti e ben ancorate ai fatti durante il processo di merito. Il ricorso in Cassazione per questo specifico motivo ha scarse probabilità di successo, a meno che non si possa dimostrare un vizio palese e grave nella motivazione della sentenza impugnata. La decisione della Cassazione, dichiarando il ricorso inammissibile, ha comportato per il ricorrente anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Un giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. Per motivare il diniego, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi o rilevanti, potendo implicitamente disattendere tutti gli altri.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. Il ricorso è ammissibile solo se la motivazione del giudice di merito è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria. Non è sufficiente che il giudice non abbia accolto le argomentazioni della difesa.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32644 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32644 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 612, comma secondo, 56 e 614, commi primo e quarto, cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità e, inoltre, è manifestamente infondato in ragione della logica motivazione resa dalla corte territoriale che ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati da tale valutazione tutti gli altri;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente