Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31622 Anno 2024
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, esplicit ragioni del loro convincimento;
premesso che nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorev sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’ass elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale val come avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 4);
considerato inoltre che il giudice del merito in relazione a ogni aspetto trattamento sanzioNOMErio, attenuanti generiche incluse, esprime un giudizi fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché s contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli i nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concess dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esser legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, 21 giugno 2024.