Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Criteri per il Diniego
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale, spesso al centro di accesi dibattiti e ricorsi. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sui presupposti necessari per il loro riconoscimento, confermando un orientamento ormai consolidato: la sola assenza di precedenti penali non basta più. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava un trattamento sanzionatorio eccessivamente severo e, in particolare, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’articolo 62-bis del codice penale. Secondo la difesa, la pena inflitta avrebbe dovuto essere ridotta al minimo, tenendo conto di circostanze che, a suo avviso, meritavano una valutazione più favorevole da parte dei giudici di merito.
La Valutazione delle attenuanti generiche in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure proposte non consentite in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato che il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della congruità della pena, un’operazione preclusa alla Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non sostituirsi al giudice di merito.
La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. I giudici d’appello avevano adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive, giustificando il diniego delle attenuanti sulla base di elementi concreti, come l’assenza di fattori positivamente valutabili e la presenza di precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione risiede nel richiamo ai principi giurisprudenziali consolidati in materia di attenuanti generiche. La Cassazione ha ribadito che, specialmente dopo la riforma del 2008 (D.L. n. 92/2008, convertito in L. n. 125/2008), il mancato riconoscimento di tali circostanze può essere legittimamente giustificato dalla semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo.
In passato, lo stato di incensuratezza dell’imputato era spesso considerato un fattore sufficiente per la concessione del beneficio. Oggi, la legge richiede qualcosa in più. Non basta “non avere demeriti”, ma è necessario che emergano elementi positivi concreti che possano giustificare una riduzione della pena. Tali elementi possono includere, ad esempio, il comportamento tenuto dopo il reato, l’eventuale risarcimento del danno, o altre circostanze che dimostrino una ridotta pericolosità sociale.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato questo principio, negando le attenuanti non per un’ingiustificata severità, ma per la mancanza oggettiva di elementi meritevoli di una valutazione favorevole. Di conseguenza, la decisione è stata ritenuta immune da vizi logici o giuridici, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un importante principio: per ottenere le attenuanti generiche, non è sufficiente appellarsi genericamente alla clemenza o alla propria assenza di precedenti. È onere della difesa evidenziare specifici elementi positivi che il giudice di merito deve valutare. Un ricorso in Cassazione che si limiti a contestare la valutazione discrezionale del giudice, senza individuare un preciso errore di diritto o un vizio manifesto di motivazione, è destinato all’inammissibilità. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di fondare le proprie istanze su argomentazioni concrete e giuridicamente pertinenti, piuttosto che su generiche doglianze.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte non erano consentite in sede di legittimità, in quanto miravano a contestare la valutazione di merito del giudice sulla congruità della pena e sul diniego delle attenuanti, senza evidenziare vizi di logica o di diritto nella motivazione della sentenza impugnata.
È sufficiente non avere precedenti penali per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo l’orientamento della Corte, confermato in questa ordinanza, a seguito della riforma del 2008 lo stato di incensuratezza dell’imputato non è più, di per sé, sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche. È necessaria la presenza di elementi positivi concreti che giustifichino una riduzione della pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5597 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5597 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 02/02/1995
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, proposto da NOME COGNOME è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (viene fatto un assorbente riferimento, quanto al diniego delle menzionate circostanze, al difetto di elementi positivamente valorizzabili e ai precedenti, anche specifici, e, quanto all’stanza di ricondurre la pena nel minimo, alla congruità della pena, insuscettibile di alcuna modifica in melius), sviluppato con argomentazioni logiche che portano il relativo giudizio al riparo da rilievi prospettabili in sede di legittimità;
considerato che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è in linea con i principi enunciati da questa Corte (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, COGNOME e altri, Rv. 260610 – 01), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente