Attenuanti Generiche: La Cassazione Spiega i Limiti alla Discrezionalità del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti di maggiore discrezionalità per il giudice penale. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 31494/2024) ha ribadito i principi che governano il diniego di tali circostanze, chiarendo come una motivazione sintetica ma fondata su elementi cruciali sia sufficiente a rendere la decisione legittima. Il caso analizzato riguarda un ricorso contro una condanna per furto aggravato, in cui l’imputato lamentava proprio la mancata concessione delle attenuanti.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2 del codice penale (furto aggravato) emessa dal GUP del Tribunale. La pena inflitta era di due anni e otto mesi di reclusione, oltre a una multa di 800 euro. La sentenza veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello competente.
L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’articolo 62 bis del codice penale, ovvero la norma che disciplina la concessione delle attenuanti generiche.
La questione delle attenuanti generiche e la decisione della Corte
Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato.
Gli Ermellini hanno evidenziato come la motivazione della Corte d’Appello fosse del tutto priva di illogicità. Il diniego si basava su due elementi specifici e decisivi: l’intensità del dolo e i precedenti penali dell’imputato. Questi fattori, secondo i giudici, erano sufficienti a giustificare la decisione di non ridurre la pena.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nel richiamo a un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Secondo la Suprema Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi dagli atti processuali.
È invece sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi per la sua valutazione. Nel caso di specie, l’intensità della volontà criminale e la presenza di un passato giudiziario a carico dell’imputato sono stati considerati elementi prevalenti e sufficienti a escludere il beneficio. Di conseguenza, tutti gli altri eventuali elementi a favore dell’imputato sono da considerarsi implicitamente superati o disattesi da tale valutazione complessiva. La Corte ha quindi affermato che il motivo di ricorso non era consentito in sede di legittimità, in quanto mirava a una rivalutazione del merito della decisione, preclusa alla Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un importante orientamento: la valutazione sulle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, il cui esito è difficilmente censurabile in Cassazione se supportato da una motivazione logica e coerente, anche se sintetica. Per la difesa, ciò significa che contestare un diniego basato su elementi concreti come i precedenti penali o la gravità del dolo richiede la dimostrazione di una manifesta illogicità nel ragionamento del giudice, un’impresa spesso ardua. La decisione sottolinea che la concessione delle attenuanti non è un diritto, ma una facoltà discrezionale del giudice, da esercitare sulla base di una valutazione globale della personalità del reo e delle modalità del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato perché contestava una valutazione di merito del giudice (il diniego delle attenuanti generiche) che era supportata da una motivazione logica e priva di vizi, non sindacabile in sede di legittimità.
Quali elementi sono sufficienti per negare le attenuanti generiche?
Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice basi la sua decisione su elementi ritenuti decisivi, come in questo caso l’intensità del dolo e i precedenti penali dell’imputato, senza dover analizzare ogni singolo fattore favorevole o sfavorevole.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31494 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31494 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del 16.05.2023 con cui la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale della medesima città che aveva ritenuto responsabile l’imputato del reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n.2 cod. pen. e lo aveva condanNOME all pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine all’art. 62 bis cod. pen., non è consentito in se di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuant generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimen quelli ritenuti decisivi (nel caso di specie intensità del dolo e precedenti penali comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da ta valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16.05.2024.