Attenuanti Generiche: la Cassazione Conferma la Legittimità del Diniego Sinteticamente Motivato
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del giudizio penale, in cui il giudice esercita un potere discrezionale per adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 30180/2024) torna a fare chiarezza sui limiti di questo potere e, soprattutto, sui requisiti della motivazione con cui il beneficio può essere negato.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato riteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato gli elementi a suo favore, negandogli così una potenziale riduzione della pena.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: la Questione Centrale
La difesa sosteneva che il giudice d’appello avesse errato nel non concedere le attenuanti. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva motivato la propria decisione su due punti principali: in primo luogo, la pena inflitta era già molto mite, posizionandosi ampiamente al di sotto del limite edittale previsto dalla legge; in secondo luogo, non erano emersi elementi positivi concreti che potessero giustificare un’ulteriore diminuzione della sanzione. È contro questa valutazione che l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sperando in una riconsiderazione del caso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. La decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di merito che, se logicamente motivato, non può essere sindacato in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Gli Ermellini hanno definito il ricorso ‘manifestamente infondato’, sottolineando che la motivazione della sentenza impugnata era del tutto priva di evidenti illogicità. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: per negare le attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in esame e confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È invece sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi per la sua scelta, dimostrando di averli valutati. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato come la pena fosse già mite e come mancassero elementi positivi di rilievo, una motivazione considerata più che sufficiente a giustificare il diniego. Questa impostazione, supportata da numerose sentenze precedenti, assicura che il giudizio di merito resti tale, evitando che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di giudizio sui fatti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: la discrezionalità del giudice di merito nel valutare le attenuanti generiche è ampia, ma deve essere sempre supportata da una motivazione logica e non contraddittoria. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare elementi potenzialmente favorevoli, ma è necessario dimostrare la loro decisività. Per i giudici, conferma che una motivazione sintetica, purché ancorata a elementi concreti e rilevanti (come la già mitezza della pena o l’assenza di elementi positivi), è sufficiente a rendere la decisione incensurabile in sede di legittimità. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza tipica dei ricorsi dichiarati inammissibili.
È obbligatorio per il giudice analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che il giudice di merito motivi il diniego facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, anche se sfavorevoli, superando implicitamente tutti gli altri.
Un ricorso in Cassazione può contestare la valutazione del giudice sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, un tale motivo non è consentito in sede di legittimità, a meno che la motivazione del giudice di merito non sia palesemente illogica o contraddittoria. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo la correttezza giuridica della decisione.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza in esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30180 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30180 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, ove i giudici del merito hanno evidenziato che, oltre a non essere stata irrogata una pena corretta in quanto ampiamente sotto il limite edittale, non sono stati addotti elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli eiementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex rnultis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente