Attenuanti Generiche: La Motivazione del Giudice Sotto la Lente della Cassazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti di maggiore discrezionalità per il giudice di merito. Ma quali sono i limiti di questa discrezionalità e come deve essere motivata una decisione di diniego? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti, ribadendo principi consolidati e definendo i contorni del sindacato di legittimità su queste decisioni.
Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da due individui condannati per furto aggravato, i quali lamentavano, tra le altre cose, proprio il mancato riconoscimento delle attenuanti.
I Fatti del Processo
Due soggetti venivano condannati in primo grado e in appello per i reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. La Corte di Appello di Napoli confermava integralmente la sentenza di condanna. Ritenendo la decisione ingiusta, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: il Diniego delle Attenuanti Generiche e il Reato Continuato
Il cuore del ricorso si concentrava su due aspetti cruciali della determinazione della pena:
1. Mancata concessione delle attenuanti generiche: I ricorrenti sostenevano che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente motivato il perché del loro diniego. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero considerato elementi a loro favore che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
2. Vizio di motivazione sulla continuazione: Il secondo motivo criticava la presunta assenza di una specifica motivazione riguardo all’aumento di pena applicato per il reato continuato, ovvero il legame che unisce più reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza degli imputati, già accertata nei precedenti gradi di giudizio, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza giuridica della sentenza impugnata, ritenendo i motivi di ricorso manifestamente infondati.
Le Motivazioni: Il Principio della Motivazione “Sufficiente”
La Cassazione ha fornito una spiegazione dettagliata per rigettare entrambi i motivi, basandosi su principi giurisprudenziali consolidati.
Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito un concetto fondamentale: non è necessario che il giudice di merito, nel motivare la sua decisione, prenda in esame e confuti analiticamente ogni singolo elemento favorevole addotto dalla difesa. È invece sufficiente che egli indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per giustificare la negazione del beneficio. Se la motivazione fornita è esente da palesi illogicità o contraddizioni, essa supera il vaglio di legittimità. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione (a pagina 4 della sentenza) ritenuta logica e adeguata dalla Cassazione.
Sul secondo punto, relativo all’aumento di pena per il reato continuato, i giudici supremi hanno chiarito che l’obbligo di motivazione è correlato all’entità dell’aumento stesso. In presenza di reati omogenei e di un aumento di pena minimo rispetto alla pena base, come nel caso in esame, l’onere argomentativo può ritenersi implicitamente assolto. La scelta di un aumento modesto dimostra di per sé che il giudice ha tenuto conto della proporzione tra le pene e dei limiti legali, senza operare un mero cumulo materiale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche, purché esercitata attraverso una motivazione che, seppur sintetica, risulti logica e coerente. Per gli avvocati e gli imputati, ciò significa che un ricorso per cassazione basato su questo punto ha scarse probabilità di successo se si limita a contestare la valutazione del giudice senza individuare un vizio palese nel suo ragionamento. La decisione insegna che non basta dissentire dalla conclusione del giudice, ma è necessario dimostrare che il percorso logico seguito per arrivarci è viziato all’origine da illogicità o contraddittorietà manifeste.
Quando può essere considerato legittimo il diniego delle attenuanti generiche?
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice fornisce una motivazione esente da evidenti illogicità, anche se non prende in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che il ragionamento si basi su elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Come deve essere motivato l’aumento di pena per il reato continuato?
Il giudice deve calcolare e motivare l’aumento di pena per ciascun reato satellite. Tuttavia, il grado di dettaglio della motivazione è correlato all’entità dell’aumento. Per reati omogenei e aumenti di pena minimi, una motivazione implicita può essere considerata sufficiente.
È possibile contestare in Cassazione la scelta del giudice di non concedere le attenuanti?
Non è possibile contestare la scelta nel merito, ossia la valutazione discrezionale del giudice. In Cassazione si può censurare solo il vizio di legittimità della decisione, come una motivazione mancante, palesemente illogica o contraddittoria, ma non si può chiedere alla Corte di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26089 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26089 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA
NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che nell’interesse di COGNOME NOME NOME NOME è stato proposto ricorso per cassazione, con atto unico, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, ch ha confermato la condanna degli imputati per i delitti di furto aggravato e possesso ingiustific di chiavi alterate o di grimaldelli;
Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di entrambi gl imputati, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità. Va anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, n motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutt gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffici faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o supe tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244);
Rilevato che il secondo motivo, che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati, è manifestamente infondato. I giudici merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di rea continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più g e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269); l’obbligo stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singo aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verifi che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si s surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
Rilevato che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraver l’obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende
Dichiara inammissibilt ricorsi) e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024
Il consigliere estensore