Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma la Linea Dura sul Diniego
Il tema delle attenuanti generiche è spesso al centro dei dibattiti processuali, rappresentando uno strumento fondamentale per l’adeguamento della pena alla specificità del caso concreto. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri che legittimano il diniego di tale beneficio, confermando un orientamento consolidato che valorizza la discrezionalità del giudice di merito. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di furto aggravato in concorso, commesso approfittando di circostanze tali da ostacolare la difesa. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado, rigettando la richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo: la lamentela per la mancata concessione delle suddette attenuanti. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi favorevoli all’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza del motivo proposto. Secondo i giudici di legittimità, la motivazione della Corte d’Appello nel negare le attenuanti generiche era pienamente legittima e conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nel principio, ormai consolidato, secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È, invece, sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della sua decisione.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rilevato che il giudice d’appello aveva fornito un ‘congruo riferimento’ agli elementi considerati ostativi alla concessione del beneficio. Questo approccio è ritenuto sufficiente a rendere la motivazione logica e coerente, precludendo un riesame nel merito da parte della Suprema Corte. La valutazione degli elementi di fatto per la concessione o meno delle attenuanti è, infatti, una prerogativa del giudice di merito, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un punto fermo nella giurisprudenza penale: la concessione delle attenuanti generiche è un esercizio di potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. Per ottenere una riforma della decisione sul punto, non basta lamentare la mancata valorizzazione di alcuni elementi favorevoli. È necessario, invece, dimostrare un vizio logico o una palese contraddittorietà nella motivazione del giudice che ha negato il beneficio.
In pratica, un ricorso per Cassazione basato unicamente su questo motivo ha scarse probabilità di successo se la sentenza impugnata contiene anche solo una sintetica ma logica spiegazione delle ragioni del diniego, ancorata a elementi concreti emersi nel processo.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione.
Qual è il criterio sufficiente per un giudice per motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nell’ordinanza, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza la necessità di un’analisi di tutti gli elementi a favore o sfavore.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24685 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24685 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 – bis, 625 n.2, 61 n.5 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024