Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma la Sufficienza di una Motivazione Sintetica
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel sistema penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: per negare questo beneficio, è sufficiente una motivazione congrua che si basi sugli elementi ritenuti decisivi. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il reato contestato da bancarotta fraudolenta (art. 216 Legge Fallimentare) a bancarotta semplice (art. 217 Legge Fallimentare), rideterminando la pena. L’imputato, tuttavia, lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, presentando questo come unico motivo di ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte e il Diniego delle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione della giurisprudenza consolidata in materia di attenuanti generiche. Secondo gli Ermellini, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. Al contrario, per motivare il diniego del beneficio, è sufficiente che faccia riferimento, in modo congruo, a quegli elementi che ha ritenuto decisivi o rilevanti ai fini della sua decisione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata (richiamata a pagina 7 della sentenza impugnata), rendendo così l’impugnazione priva di fondamento.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si basa sul principio di economia processuale e sulla discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze del caso. La Corte ha evidenziato che l’obbligo di motivazione non implica una disamina analitica di ogni singola argomentazione difensiva. Ciò che conta è che dal provvedimento emerga un percorso logico-giuridico coerente che giustifichi la decisione presa. Se il giudice individua elementi di valenza negativa (come la gravità del fatto o la personalità dell’imputato) che, a suo giudizio, prevalgono su eventuali aspetti positivi, il suo diniego delle attenuanti generiche è legittimo, purché sia supportato da una spiegazione non meramente apparente o contraddittoria. La manifesta infondatezza del motivo di ricorso ha quindi portato alla sua dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. Per l’imputato, non è sufficiente elencare elementi a proprio favore per ottenere una riduzione di pena; è necessario che tali elementi siano così rilevanti da superare le valutazioni negative del giudice. La conseguenza diretta della decisione è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a carico del ricorrente. La pronuncia ribadisce l’importanza di presentare ricorsi in Cassazione basati su motivi solidi e non su critiche generiche alla valutazione discrezionale dei giudici di grado inferiore.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, era manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva, infatti, fornito una motivazione sufficiente e congrua per giustificare il diniego.
Cosa è sufficiente, secondo la giurisprudenza, per motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza richiamato nell’ordinanza, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza la necessità di esaminare analiticamente ogni singolo elemento dedotto dalla difesa.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24678 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24678 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PONTEDERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto, in origine contestato ai sensi dell’art. 216 legge fall., nel reato di cui all’art. 217 R.D. n. 267/1942, rideterminando la pena;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 7);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024