Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36385 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36385 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 21.2.2025 la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini in data 25.6.2024 di condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998;
Rilevato che il ricorso lamenta genericamente la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello, la quale ha invece congruamente motivato il diniego delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. con il richiamo ai precedenti penali del condannato e, comunque, con l’assenza di qualsivoglia altro elemento sintomatico di resipiscenza da parte di COGNOME;
Ritenuto, quindi, che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01) e, comunque, con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell’8/6/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01);
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11.9.2025