Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma i Limiti alla Discrezionalità del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi di personalizzazione della pena nel nostro ordinamento. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e la discrezionalità del giudice è vincolata a precisi criteri. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi consolidati in materia, chiarendo perché l’assenza di elementi positivi sia una ragione sufficiente per negarle, anche in presenza di una fedina penale pulita.
Il Caso in Esame
Un imputato presentava ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali del trattamento sanzionatorio: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’eccessività dell’aumento di pena applicato a titolo di continuazione tra i reati. Sostanzialmente, il ricorrente chiedeva una revisione della valutazione di merito compiuta dal giudice di secondo grado, ritenendo la pena ingiustamente severa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest’ultima è sorretta da una motivazione logica e coerente. Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse adeguatamente giustificato sia il diniego delle attenuanti sia la quantificazione della pena.
Le Motivazioni della Corte: il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nella motivazione relativa al diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha evidenziato come la decisione della Corte d’Appello fosse pienamente legittima, poiché basata sull’assenza di ‘elementi positivamente valorizzabili’ a favore dell’imputato.
Questo approccio è perfettamente in linea con l’orientamento giurisprudenziale consolidato, ulteriormente rafforzato dalla riforma dell’articolo 62-bis del Codice Penale avvenuta nel 2008. A seguito di tale modifica, lo stato di incensuratezza (cioè la fedina penale pulita) non è più, da solo, un elemento sufficiente per ottenere il beneficio. Il giudice, pertanto, non è tenuto a cercare ragioni per negare le attenuanti; al contrario, è la difesa che deve fornire elementi concreti di segno positivo (come il comportamento processuale, la confessione, il risarcimento del danno, etc.) che ne giustifichino la concessione.
La Corte ha specificato che le censure proposte dal ricorrente erano volte a ottenere una nuova e diversa valutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata, essendo sufficiente e non illogica, si sottraeva a qualsiasi critica.
La Congruità dell’Aumento di Pena
Anche per quanto riguarda la presunta eccessività dell’aumento di pena per la continuazione, la Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. La Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta determinando la pena base nel minimo edittale e applicando un aumento ‘congruo’. Una simile valutazione, se logicamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale per la prassi forense: per sperare di ottenere le attenuanti generiche, non basta più fare leva sull’assenza di precedenti penali. È indispensabile che la difesa articoli una strategia volta a far emergere elementi positivi e concreti, capaci di dimostrare una ridotta capacità a delinquere o una meritevolezza del reo. La decisione della Cassazione rafforza la necessità di una motivazione giudiziale rigorosa, ma al tempo stesso conferma che il diniego delle attenuanti può essere legittimamente fondato anche solo sulla mancanza di fattori meritevoli di una valutazione favorevole, senza che il giudice debba addurre specifiche ragioni negative.
È sufficiente avere la fedina penale pulita per ottenere le attenuanti generiche?
No, a seguito della modifica normativa dell’art. 62-bis del codice penale, lo stato di incensuratezza dell’imputato non è più di per sé sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
Come può un giudice motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice può legittimamente negare la concessione delle attenuanti generiche giustificando la sua decisione con la semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo da valorizzare a favore dell’imputato.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sulla misura della pena?
No, non è possibile contestare in sede di legittimità la misura della pena o il mancato riconoscimento delle attenuanti se la decisione del giudice di merito è sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5595 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5595 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CEFALU il 29/06/1987
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, proposto da NOME COGNOME è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il trattamento sanzionatorio, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’eccessività dell’aumento della pena a titolo di continuazione, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (viene fatto un assorbente riferimento, quanto al diniego delle menzionate circostanze, al difetto di elementi positivamente valorizzabili e, quanto all’istanza di riduzione della pena, alla determinazione della pena base nel minimo e all’aumento congruo a titolo di continuazione), sviluppato con argomentazioni logiche che portano il relativo giudizio al riparo da rilievi prospettabili in sede d legittimità;
considerato che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è in linea con i principi enunciati da questa Corte (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, COGNOME e altri, Rv. 260610 – 01), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere estensore