Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il Diniego Basato sulla Gravità del Fatto
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi che regolano il diniego di tale beneficio, sottolineando come una motivazione sintetica ma ancorata a elementi concreti sia pienamente legittima. Analizziamo il caso per comprendere meglio i confini del potere discrezionale del giudice.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello di Bologna nei confronti di un individuo per reati legati alla falsificazione e all’uso di documenti di identità (artt. 495, 497-bis e 489 c.p.), commessi in continuazione (art. 81 c.p.). La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, inclusa la decisione di non concedere le attenuanti generiche.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione del mancato riconoscimento delle suddette attenuanti.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche in Appello
Il cuore della questione risiede nella valutazione della Corte territoriale. Quest’ultima aveva motivato la sua decisione di escludere le attenuanti generiche facendo riferimento a due elementi specifici: la gravità oggettiva dei fatti commessi e l’elevata capacità a delinquere dimostrata dall’imputato. A sostegno di questa valutazione, i giudici di merito avevano evidenziato che l’imputato era stato raggiunto da un Mandato di Arresto Europeo (MAE) e si era inoltre reso responsabile del delitto di evasione. Questi elementi, nel loro complesso, delineavano un profilo di pericolosità sociale tale da non meritare il beneficio di una riduzione di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il giudizio sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, e non è sindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
Le Motivazioni della Sentenza
I giudici della Cassazione hanno spiegato che il motivo di ricorso presentato era, in sostanza, una semplice riproposizione delle argomentazioni già esposte e correttamente respinte in appello, senza l’aggiunta di alcun elemento di novità. Inoltre, la richiesta di una diversa valutazione della gravità dei fatti e della personalità dell’imputato costituisce una questione di merito, non consentita nel giudizio di legittimità, che è limitato al controllo della corretta applicazione della legge.
La Corte ha sottolineato che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento a elementi ritenuti decisivi e rilevanti. Nel caso di specie, il richiamo alla gravità dei reati e all’elevata capacità a delinquere, desunta da specifici precedenti penali e comportamenti (come l’evasione), è stato considerato un ragionamento completo e sufficiente. Non è richiesta una disamina analitica di ogni possibile circostanza a favore del reo; basta l’indicazione degli elementi preponderanti che hanno portato alla decisione negativa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso. Per ottenere le attenuanti generiche, non è sufficiente l’assenza di elementi negativi di particolare spicco. Il giudice deve individuare elementi positivi che giustifichino una mitigazione della pena. Di contro, per negarle, è sufficiente la presenza di elementi negativi significativi, come la gravità del reato o la personalità del reo. Per la difesa, ciò significa che un ricorso in Cassazione basato unicamente sulla richiesta di riconsiderare il diniego delle attenuanti ha scarse probabilità di successo se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione, anche sintetica, che si fondi su aspetti concreti e non illogici del caso.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve fornire una motivazione complessa e dettagliata?
No, secondo la Corte di Cassazione è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come la gravità dei fatti o la capacità a delinquere dell’imputato, senza necessità di un’analisi approfondita di ogni singolo aspetto.
Quali elementi possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Nel caso esaminato, il diniego è stato giustificato dalla gravità dei fatti commessi, dall’elevata capacità a delinquere dell’imputato, dal fatto che fosse destinatario di un Mandato di Arresto Europeo e si fosse macchiato del reato di evasione.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sulla gravità del fatto per ottenere le attenuanti generiche?
No, la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di merito. Non è possibile chiederne un riesame in Cassazione, a meno che la motivazione del giudice di merito non sia manifestamente illogica o del tutto assente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20412 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20412 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 81, 495 e 497 -bis, commi 1 e 2, cod. pen. (fatto commesso in Bologna il 26 aprile 2017) e art. 489 cod. pen. (fatto commesso in Bologna il 24 aprile 2017);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenua generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice d merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 3, pun 6, della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato l’esclusione delle circostan ex art. 62 -bis cod. pen. al lume della gravità dei fatti commessi e dell’elevata capacità a delinquere dall’imputato dimostrata, in quanto tra l’altro raggiunto da un MAE e macchiatosi del delitto di evasione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2024