Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14416 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, ha depositat conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME, tramite difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l sentenza della Corte d’appello di Catania, che ha confermato la sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Catania, in sede di rito abbreviato, di condanna nei suoi confronti in relazione delitto di cui agli artt. 624,625 n. 2 cod. pen., commesso il 30 novembre 2014, con la recidiv specifica, reiterata ed infraquinquennale.
2.E’ stato redatto un solo motivo di ricorso, con il quale, ai sensi dell’art. 606 comma 1 let cod. proc. pen., egli si è doluto di un vizio di motivazione in ordine alla mancata concessio delle attenuanti generiche, che non avrebbero potuto essere negate con riferimento alle scelte strategiche da lui eseguite nel corso del processo, né rimarcando la contestazione a suo carico della recidiva.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.11 motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è per u verso indeterminato – perché, puramente contestativo, non fornisce al collegio gli elementi idonei a consentirne il vaglio di competenza – e per altro verso non può sfuggire al giudizio manifesta infondatezza, perché, secondo l’indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella speci veda, in particolare, pag. 3 sent. appello, che ha posto l’accento sui plurimi precedenti pena dell’imputato e sull’assenza di positivi segnali di resipiscenza, desunti dalla condotta extra endo-processuale da lui tenuta).
Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudic quando neghi la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o c rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244 e, quanto all’esaustività, ai fini della reiezione de richiesta, degli indicatori provenienti dai numerosi precedenti penali del ricorrente, sez. 5 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv.271269).
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ric conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non
potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamen somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il consigliere estensore
Il Presidente