Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Valutazione del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Con la recente ordinanza n. 14268 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri che legittimano il diniego di tale beneficio, chiarendo come la motivazione del giudice possa essere sintetica ma efficace.
I Fatti del Caso
Un imprenditore, condannato in appello per un reato fallimentare, ha presentato ricorso alla Suprema Corte. L’unico motivo di doglianza era la presunta erroneità della decisione della Corte d’Appello di non concedergli le attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato alcuni elementi a favore dell’imputato, limitandosi a negare il beneficio sulla base di considerazioni negative.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo generico e manifestamente infondato. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro alla Cassa delle ammende. La decisione, pur essendo concisa, si fonda su un principio di diritto consolidato e di grande rilevanza pratica.
Le Motivazioni: Il Principio di Diritto sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nella riaffermazione di un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità. La Corte ha spiegato che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
È sufficiente, infatti, che il giudice faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi per la sua valutazione. Una volta che la motivazione si concentra su aspetti considerati preponderanti e negativi, tutti gli altri elementi (anche quelli potenzialmente favorevoli) si considerano implicitamente superati e non meritevoli di concessione del beneficio.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva correttamente basato il suo diniego su due pilastri:
1. I numerosi precedenti penali dell’imputato.
2. Il comportamento tenuto dallo stesso sia nel corso della procedura fallimentare sia durante il giudizio di primo grado.
Questi due fattori sono stati ritenuti sufficienti a escludere la meritevolezza delle attenuanti, rendendo superflua un’analisi dettagliata di altri eventuali aspetti positivi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che il potere del giudice nel valutare le attenuanti generiche è ampiamente discrezionale, a patto che sia sorretto da una motivazione logica e non contraddittoria, anche se sintetica. In secondo luogo, evidenzia che un ricorso per cassazione volto a contestare tale diniego ha scarse probabilità di successo se si limita a lamentare una mancata valutazione di alcuni elementi, senza individuare un vizio logico o giuridico palese nel ragionamento del giudice. Infine, la decisione sottolinea il peso determinante che la condotta complessiva dell’imputato, sia passata (i precedenti) sia presente (il comportamento processuale), assume in questa delicata valutazione.
Un giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi favorevoli all’imputato quando nega le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi, superando implicitamente tutti gli altri.
Quali elementi possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
In questo caso, la Corte ha ritenuto legittima la motivazione basata sui numerosi precedenti penali dell’imputato e sul suo comportamento tenuto durante la procedura fallimentare e il giudizio di primo grado.
Qual è l’esito di un ricorso in Cassazione basato su un motivo generico e manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di 3.000,00 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14268 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14268 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al fatto contestato al capo 2, riqualificato ai sensi dell’art. 217, comma 2, L.F., con conseguente rideterminazion della pena (fatto commesso in Roma in data 24 gennaio 2018);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, generico e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il Giud di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non dev necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedott dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenut o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/20 Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego del beneficio richiesto al lume dei numerosi precede dell’imputato e del comportamento da lui tenuto nel corso della procedura fallimentare e del giudizio di primo grado (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente