Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Motivazione del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità per adeguare la pena alla specifica situazione. Tuttavia, cosa succede quando queste vengono negate? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sui criteri che legittimano il diniego di tale beneficio, stabilendo che non è necessaria una disamina analitica di ogni singolo elemento.
I Fatti del Caso: Il Diniego in Appello
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego della concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava un’erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato gli elementi a suo favore.
In particolare, la difesa contestava il fatto che la Corte territoriale avesse basato la sua decisione negativa principalmente sulle modalità di consumazione del reato, senza, a suo dire, prendere in considerazione altri aspetti che avrebbero potuto giustificare una riduzione di pena.
La Decisione della Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno stabilito che il motivo di ricorso non era consentito in sede di legittimità, in quanto la motivazione della sentenza impugnata risultava esente da evidenti illogicità.
La Corte ha confermato un principio giurisprudenziale consolidato, richiamando una propria precedente pronuncia (Sez. 3, n. 2233 del 2021). Secondo tale orientamento, il giudice che nega le attenuanti generiche non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
Le Motivazioni: Quando la Valutazione del Giudice è Sufficiente
Il cuore della decisione risiede nel principio di sufficienza della motivazione. La Cassazione ha spiegato che, per ritenere legittimo un diniego, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione. Una volta che il giudice individua uno o più elementi di tale peso (nel caso di specie, le modalità di commissione del fatto), questi sono in grado di assorbire e superare qualsiasi altro elemento di segno contrario.
In altre parole, non è necessario un elenco dettagliato di ‘pro’ e ‘contro’. Se il giudice ritiene che la gravità delle modalità esecutive del reato sia tale da escludere la concessione del beneficio, la sua motivazione è completa e immune da censure di legittimità, a patto che non sia palesemente illogica. Nel caso analizzato, la Corte d’Appello aveva evidenziato proprio le modalità di consumazione del reato come ostative alla concessione delle attenuanti, e tale valutazione è stata ritenuta congrua e sufficiente dalla Cassazione.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza un importante principio di economia processuale e di discrezionalità giudiziale. Per gli operatori del diritto, l’implicazione pratica è chiara: un ricorso per cassazione basato sulla mancata concessione delle attenuanti generiche ha scarse probabilità di successo se si limita a lamentare la mancata considerazione di alcuni elementi favorevoli. Per essere efficace, il ricorso deve invece mirare a dimostrare una palese illogicità nel ragionamento del giudice o l’omissione di un elemento talmente decisivo da minare l’intera coerenza della motivazione. La decisione finale ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e sfavore dell’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione, non è necessario. È sufficiente che il giudice di merito motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che considera decisivi o comunque rilevanti, i quali superano gli altri elementi non menzionati.
Quali elementi possono essere considerati decisivi per negare le attenuanti generiche?
Nel caso esaminato, la Corte ha confermato che le ‘modalità di consumazione del fatto’ possono essere considerate un elemento sufficiente e decisivo per escludere la concessione del beneficio, senza bisogno di ulteriori specificazioni.
Cosa succede se un ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, nel caso di specie pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32798 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32798 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’erronea applicazione della legge penale di riferimento e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si evidenziano le modalità di consumazione del fatto, tali da escludere la concessione del beneficio), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.