Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il Diniego in Presenza di Precedenti Penali
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel sistema penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e la valutazione del giudice di merito è ampiamente discrezionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini di tale discrezionalità, chiarendo quando il diniego è da considerarsi legittimo, specialmente in presenza di un passato criminale significativo.
Il Caso: Un Ricorso Contro la Mancata Concessione delle Attenuanti
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello che, confermando la condanna, aveva negato la concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava che la sua richiesta non fosse stata accolta, riproponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni già avanzate nel grado precedente. La difesa sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente considerato gli elementi a favore dell’imputato.
La Decisione della Corte d’Appello
Il giudice di secondo grado aveva motivato il diniego delle attenuanti evidenziando due fattori cruciali: da un lato, l’assenza di elementi positivi di valutazione emersi dal processo; dall’altro, il considerevole carico di precedenti penali dell’imputato. Nello specifico, si trattava di ben dodici condanne passate, di cui una per un reato della stessa natura di quello per cui si procedeva.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche e la Discrezionalità del Giudice
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha colto l’occasione per ribadire alcuni principi consolidati in materia. La concessione o il diniego delle attenuanti generiche è una valutazione di merito che spetta al giudice. Tale valutazione, se motivata in modo logico e coerente, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il giudice non è tenuto a prendere in esame ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, dedotto dalle parti. È sufficiente che la sua decisione si basi sugli elementi ritenuti decisivi e rilevanti per il caso concreto. Gli altri argomenti, di conseguenza, si considerano implicitamente superati dalla valutazione complessiva.
Le Motivazioni della Cassazione: Quando il Ricorso è Inammissibile
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha stabilito che il motivo di ricorso era meramente riproduttivo di censure già correttamente respinte dalla Corte d’Appello. La motivazione del giudice di merito è stata giudicata esente da vizi di “manifesta illogicità”. La Corte d’Appello si è attenuta alle regole, evidenziando come l’assenza di elementi positivi e, soprattutto, il numero e la specificità dei precedenti penali fossero elementi decisivi e sufficienti a giustificare il diniego del beneficio.
La decisione di negare le attenuanti generiche era, quindi, pienamente giustificata. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Impatto dei Precedenti Penali sulla Concessione delle Attenuanti Generiche
Questa ordinanza conferma che la storia criminale di un imputato ha un peso determinante nella valutazione delle attenuanti generiche. Un numero elevato di precedenti, specialmente se uno di essi è specifico, può essere considerato dal giudice un elemento talmente negativo da superare qualsiasi altro potenziale fattore a favore. Per i legali, ciò significa che un ricorso in Cassazione basato sulla mera riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi ha scarse probabilità di successo, specialmente quando la decisione impugnata si fonda su una motivazione logica e ancorata a dati oggettivi come i precedenti penali.
Un giudice può negare le attenuanti generiche anche senza analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, poiché tutti gli altri si considerano superati da tale valutazione.
È sufficiente ripetere in Cassazione gli stessi motivi del processo d’appello per ottenere le attenuanti generiche?
No. Se il ricorso in Cassazione si limita a riproporre profili di censura già adeguatamente valutati e respinti dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e privi di manifesta illogicità, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Che peso hanno i precedenti penali nella decisione di concedere o negare le attenuanti generiche?
I precedenti penali hanno un peso molto significativo. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittima la decisione di negare le attenuanti basandosi sull’assenza di elementi positivi di valutazione e sulla presenza di dodici precedenti penali, di cui uno specifico, considerandoli elementi decisivi per giustificare il diniego.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo di ricorso;
Considerato che l’unico motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3).
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalie parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fa riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole, evidenziando l’assenza di elementi positivi di valutazione e i dodici precedenti penale, uno dei quali specifico.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Consigliere este ore ite