Attenuanti Generiche: Quando la Motivazione del Giudice è Sufficiente
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità per adeguare la pena alla specifica realtà del fatto e alla personalità dell’imputato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 12904/2024) offre un importante chiarimento sui limiti e le modalità di motivazione del diniego di tali circostanze, delineando un principio di economia processuale e di logicità.
Il Fatto alla Base della Decisione
Il caso trae origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta, sia distrattiva che documentale. La sentenza, emessa in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, aveva stabilito la responsabilità penale dell’imputato, applicando una pena ritenuta congrua. L’imprenditore decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico e specifico motivo.
L’Unico Motivo di Ricorso: il Diniego delle Attenuanti Generiche
L’intera strategia difensiva davanti alla Suprema Corte si è concentrata su un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. Secondo il ricorrente, i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente spiegato le ragioni per cui avevano deciso di non concedere le attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in sostanza, che la motivazione fornita fosse carente e non avesse tenuto in debito conto gli elementi favorevoli all’imputato emersi nel corso del processo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo manifestamente infondato. Il cuore della decisione risiede in un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che la Corte ha voluto qui ribadire con forza. I giudici hanno chiarito che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È invece sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione. La valutazione del giudice d’appello, nel caso di specie, è stata giudicata esente da vizi logici e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità. Una volta che il giudice individua e illustra le ragioni pregnanti del suo convincimento, tutti gli altri elementi non menzionati si devono considerare implicitamente superati o disattesi.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio in materia di motivazione della pena. La decisione della Corte ha due implicazioni pratiche fondamentali. Per i giudici, conferma un margine di discrezionalità nell’individuare gli elementi cardine su cui fondare la propria valutazione, senza essere gravati da un onere di motivazione ‘totalizzante’ che risulterebbe contrario ai principi di economia processuale. Per gli avvocati, sottolinea la necessità di non limitarsi a un mero elenco di circostanze potenzialmente favorevoli, ma di argomentare in modo specifico sulla loro decisività e rilevanza, al fine di ‘forzare’ una considerazione esplicita da parte del giudicante. In definitiva, la sufficienza della motivazione si misura sulla sua logicità e coerenza interna, non sulla sua completezza enciclopedica.
È necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. Per motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi o rilevanti, senza dover esaminare e confutare ogni singolo dato favorevole o sfavorevole.
Per quale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo, relativo al vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La motivazione della Corte d’Appello è stata considerata logica e sufficiente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Il ricorrente, a causa dell’inammissibilità del ricorso, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12904 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12904 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 20 giugno 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino in composizione collegiale con la quale l’imputato era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 216 e 219 R.D. 16 marz 1942 n. 267 (bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale aggravata).
Considerato che il primo e unico motivo – con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 42 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferiment quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gl altri da tale valutazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024