Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36004 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36004 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stato condannato per il reato di cui all 589 bis cod. pen. ( investimento di un pedone di cui cagionava la morte).
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello, con motivazione esaustiva e non illogica, mette in rilievo la personali dell’imputato, incline alla trasgressione RAGIONE_SOCIALE regole ( egli guidava il motociclo sprovvis patente di guida), la gravità del danno cagionato nonché l’assenza di elementi di segno positiv che potessero giustificare il beneficio. La decisione della Corte territoriale è in line parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivar diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili da ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilev rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 3939 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Costituisce inoltre approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può esser legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, no ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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