Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12513 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12513 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cu in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancat concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena i relazione al reato di cui all’art.116 comma 15 C.d.S.. Chiede, pertanto, annullarsi sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne de proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Cort di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto – e pert immune da vizi di legittimità.
La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessi delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l’odierno ricorrente, come non emerga alcun elemento positivamente apprezzabile, sia per aver questi opacizzato i motivi del gesto criminoso, opacizzazione che non può certo ridondare a vantaggio del reo, sia per la proclività a delinquere dell’imputato che, nonostant giovane età, risulta gravato da numerosi precedenti penali.
Nel provvedimento impugnato viene peraltro evidenziato come le circostanze ex art. 62bis c.p. presuppongono la sussistenza di situazioni, non contemplate dall’art. 133 c.p capaci di incidere sull’apprezzamento della quantità del reato e della capacità delinquere dell’imputato, di modo che il loro riconoscimento sia indispensabile p giungere alla quantificazione di una pena equa (p. 4).
2.1 II provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolv dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenua generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elemen favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disatt superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, B altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il dinie attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reite precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
Manifestamente infondato è anche il dedotto vizio relativo alla dosimetria del pena.
Come visto, i giudici danno conto degli elementi che li hanno indotti a negare generiche, ma aggiungono che, dagli atti versati nel fascicolo, si ricava con certezza c il NOME era già stato sanzionato in data 05.2.2017 per avere circolato senza la paten di guida, con provvedimento amministrativo adottato dai Carabinieri (cfr. verbale in at Peraltro, tale atto, in quanto non opposto con ricorso dinanzi al Prefetto o al Giudic Pace né mai oblato, come si evince dalla nota del 21.9.2018 (agli atti), è pienament definitivo e integra il requisito della recidiva del biennio, necessario dell’integrazione del reato ascritto al ricorrente di cui all’art. 116, comma 15 e c 17, D.Igs. 1992/285.
3.1 L’obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo editta rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi i pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così questa Sez 46412 del 5/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, COGNOME, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, COGNOME e altro, R
256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, COGNOME, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti pe le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di me il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia c dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliat spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastr ed altro, Rv. 271243).
3.2 COGNOME È stato altresì sottolineato, COGNOME ancora di COGNOME recente, COGNOME che. COGNOME in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto del media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel s complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, no ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21.2.2024