Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Valutazione del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i principi consolidati che governano la concessione o il diniego di tale beneficio, sottolineando come la valutazione del giudice di merito sia centrale e difficilmente censurabile in sede di legittimità. Il caso analizzato offre spunti importanti per comprendere quando una confessione e l’assenza di elementi positivi possano giustificare un trattamento sanzionatorio più severo.
I Fatti del Caso
Un imputato presentava ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego della concessione delle attenuanti generiche. La difesa contestava la decisione, sostenendo che la corte territoriale non avesse adeguatamente valorizzato alcuni elementi a favore dell’imputato. La questione centrale verteva sulla corretta interpretazione dei criteri che il giudice deve seguire per mitigare la pena in assenza di attenuanti specifiche previste dalla legge.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello era pienamente legittima e correttamente motivata. Il giudice di merito, infatti, aveva escluso la mitigazione della pena basandosi su due elementi cruciali: l’esistenza di un precedente penale a carico dell’imputato, che fondava anche la recidiva, e la natura della sua confessione. Quest’ultima, sebbene presente, era stata resa di fronte a un quadro probatorio talmente evidente da renderla di scarso valore ai fini di una valutazione positiva della personalità dell’imputato.
Le Motivazioni della Corte
La Cassazione ha ribadito un principio cardine della giurisprudenza: la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un “giudizio di fatto” riservato al giudice di merito. Tale giudizio è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che la motivazione sia logica, non contraddittoria e dia conto degli elementi considerati decisivi. Nel motivare il diniego, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli aspetti negativi che prevalgono su quelli positivi, senza dover analiticamente esaminare ogni singolo elemento potenzialmente favorevole all’imputato.
Nel caso specifico, la corte territoriale ha correttamente evidenziato come l’assenza di elementi positivi di rilievo, unita alla presenza di un precedente penale, giustificasse pienamente il mancato riconoscimento del beneficio. La confessione, in questo contesto, non è stata ritenuta un fattore preponderante in senso favorevole, proprio perché avvenuta in un quadro di responsabilità già palese. La decisione si fonda sull’applicazione dei criteri generali di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole, come indicati dall’art. 133 del codice penale.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico dell’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice basata su un bilanciamento complessivo degli elementi del caso. Una confessione non è di per sé sufficiente a garantire una riduzione di pena, soprattutto quando è resa di fronte all’evidenza dei fatti e coesiste con indicatori negativi come i precedenti penali. Per la difesa, diventa quindi fondamentale presentare elementi concreti e positivi sulla personalità dell’imputato che possano effettivamente influenzare il giudizio del giudice, superando gli aspetti negativi emersi nel processo.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto la decisione del giudice di merito manifestamente infondata. La motivazione della Corte d’Appello nel negare le attenuanti generiche era logica e sufficiente, basandosi su elementi decisivi come i precedenti penali e una confessione non determinante.
Una confessione garantisce sempre l’ottenimento delle attenuanti generiche?
No. Secondo questa ordinanza, una confessione resa di fronte a un quadro probatorio evidente e schiacciante non è di per sé sufficiente per ottenere il beneficio, specialmente in presenza di elementi negativi come la recidiva. Il giudice deve valutarne il peso nel contesto complessivo.
Qual è il limite del controllo della Corte di Cassazione sulla concessione delle attenuanti generiche?
Il controllo della Corte di Cassazione è limitato alla verifica della logicità e della non contraddittorietà della motivazione del giudice di merito. La Corte non può entrare nel merito della decisione (il cosiddetto “giudizio di fatto”), che è di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12431 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12431 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME, che contesta la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie laddove la corte territoriale ha escluso la mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione dell’assenza di elementi positivi in presenza di una confessione resa a fronte di una quadro evidente di prova della responsabilità e del precedente penale che fonda anche la recidiva.
Di fatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché s non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarate inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024
Il Consi4li -rziestensore
Il Presidente