Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma i Limiti alla Discrezionalità del Giudice
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato e alle circostanze del reato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12424/2024) ribadisce i confini della discrezionalità del giudice e chiarisce quali elementi possono legittimamente fondare un diniego, rendendo di fatto quasi impossibile un riesame in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, un beneficio che avrebbe potuto portare a una riduzione della pena inflittagli. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva motivato il proprio diniego basandosi su due elementi specifici: i precedenti penali dell’imputato e le sue ripetute violazioni di una misura cautelare precedentemente disposta nei suoi confronti. Ritenendo ingiusta tale valutazione, l’imputato ha deciso di adire la Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si allinea con un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui il giudizio sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è una valutazione di fatto, riservata al giudice di merito.
Le Motivazioni della Sentenza
I giudici di legittimità hanno chiarito che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario un esame analitico di tutti gli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale. È invece sufficiente che il giudice di merito si soffermi sugli elementi che considera preponderanti e decisivi per la sua valutazione.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente individuato nei precedenti penali e nella condotta trasgressiva dell’imputato (violazione della misura cautelare) le ragioni ostative alla concessione del beneficio. Questa motivazione, secondo la Cassazione, è congrua, logica e non contraddittoria. Di conseguenza, essa è insindacabile in sede di legittimità, dove la Corte non può entrare nel merito delle valutazioni fattuali, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Citando un proprio precedente (sentenza n. 43952/2017), la Corte ha ribadito che il semplice richiamo in sentenza ai precedenti penali dell’imputato costituisce una ragione più che sufficiente per escludere le attenuanti generiche.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale: la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio ampiamente discrezionale del giudice di merito. Per la difesa, ciò significa che l’appello e il ricorso in Cassazione su questo punto hanno scarse probabilità di successo se la motivazione del diniego si fonda su elementi negativi concreti e verificabili, come i precedenti penali, la gravità del reato o la cattiva condotta processuale ed extra-processuale dell’imputato. La decisione del giudice diventa difficilmente attaccabile, a meno che non si riesca a dimostrare una manifesta illogicità o contraddittorietà nel suo ragionamento, un’ipotesi assai rara.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi dell’art. 133 del codice penale?
No, secondo la Corte è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi e preponderanti per escluderle, come i precedenti penali dell’imputato.
I precedenti penali di un imputato sono sufficienti da soli a giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Sì, la sentenza conferma che il solo richiamo ai precedenti penali dell’imputato è una motivazione sufficiente ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche.
È possibile contestare la decisione del giudice sul diniego delle attenuanti generiche davanti alla Corte di Cassazione?
È possibile solo se la motivazione del giudice è contraddittoria o manifestamente illogica. Se la motivazione, come in questo caso, si basa su elementi concreti (es. precedenti penali) e non presenta vizi logici, la valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12424 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di NOME, che contesta la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie laddove la corte territoriale ha escluso la mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione dei precedenti penali e RAGIONE_SOCIALE ripetute violazioni della misura cautelare (cfr. pag. 3).
Di fatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell’esclusione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024
Il Consigli ,, tensore –
Il Presidente