Diniego delle attenuanti generiche: la Cassazione fissa i paletti
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice è chiamato a personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto. Ma quali sono i limiti di questa discrezionalità? E quando il diniego può considerarsi legittimo? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna sull’argomento, dichiarando inammissibile un ricorso e chiarendo i requisiti di una motivazione adeguata.
Il caso in esame: dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e parzialmente riformata dalla Corte d’Appello. All’imputato veniva rideterminata la pena a sei anni di reclusione e 300.000 euro di multa per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Altri capi d’imputazione venivano invece dichiarati estinti per prescrizione.
L’imputato, ritenendo la pena eccessiva e ingiustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e una motivazione illogica da parte dei giudici di merito.
I motivi del ricorso e il diniego delle attenuanti generiche
Il fulcro del ricorso verteva su due punti principali: la presunta eccessività della pena inflitta e, soprattutto, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi a favore dell’imputato, negando così un’importante mitigazione del trattamento sanzionatorio senza una motivazione solida e priva di vizi logici. La difesa sosteneva che la decisione dei giudici di secondo grado fosse carente e manifestamente illogica.
Le motivazioni della Corte: i criteri per il diniego delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza: il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti.
È sufficiente, infatti, che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva giustificato la sua decisione sulla base di due fattori cruciali:
1. Il contributo non minimo dell’imputato nella perpetrazione del reato.
2. L’assenza di elementi ulteriori (ultronei) che potessero giustificare una mitigazione della pena.
Secondo la Cassazione, questa motivazione è esente da vizi di manifesta illogicità e, pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato inoltre giudicato come una mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte nel giudizio d’appello, rendendolo di fatto manifestamente infondato.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
L’ordinanza ribadisce un punto fondamentale per la redazione dei ricorsi in Cassazione. Non è sufficiente contestare genericamente la valutazione del giudice di merito sulla concessione o meno delle attenuanti generiche. Per superare il vaglio di ammissibilità, è necessario individuare una manifesta illogicità o una contraddittorietà nella motivazione, e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già disattese.
La decisione conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito in questa materia, a patto che la sua scelta sia supportata da una motivazione che, seppur sintetica, si basi su elementi concreti e decisivi. Il contributo al reato e la condotta complessiva dell’imputato rimangono i pilastri su cui si fonda la valutazione per la concessione di questo importante beneficio.
Quando un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche quando fornisce una motivazione esente da manifesta illogicità, basandosi su elementi ritenuti decisivi come il rilevante contributo dell’imputato al reato e l’assenza di ulteriori fattori che giustifichino una riduzione della pena.
Per motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e sfavore dell’imputato?
No. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, poiché tutti gli altri si intendono implicitamente disattesi.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere argomenti già respinti in appello?
Se un ricorso è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti, viene dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11513 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11513 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Livorno in data 9 maggio 2018, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME in quella di anni sei di reclusione ed euro 300.000 di multa in relazione al reato di cui all’art. 12 comma 3 lett. a) del d. Igs. 286/ contestato ai capi g) ed h) della rubrica, dichiarando non doversi procedere in ordine ai fatti di cui ai restanti capi d’imputazione poiché estinti per prescrizione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del difensore, denunciando violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di misurazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il diniego di mitigazione del trattamento sanzionatorio la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono giustificate da motivazione esente da manifesta illogicità (contributo affatto minimo del COGNOME nella perpetrazione dell’illecito e assenza di elementi ultronei per la mitigazione della pena), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevab dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunq rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3 del 18/01/2011, COGNOME e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024
Il Consigliere estensor Il Presidente , .