Attenuanti Generiche: Non Basta Essere Incensurati per Ottenerle
Le attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale per l’adeguamento della pena al caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 11249/2024) chiarisce in modo inequivocabile i presupposti per il loro riconoscimento, confermando un orientamento ormai consolidato: la semplice assenza di precedenti penali non è più sufficiente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che tale decisione fosse ingiusta, contestando la valutazione operata dai giudici di merito. Il ricorso è giunto così all’esame della Suprema Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte e le Motivazioni sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo generico, manifestamente infondato e meramente reiterativo di argomentazioni già respinte in appello. La decisione si fonda su un principio giuridico chiaro e rigoroso.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello abbia correttamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche basandosi sulla mancanza di ‘elementi positivi valutabili’. Questo approccio è perfettamente in linea con l’attuale interpretazione dell’art. 62-bis c.p., soprattutto a seguito della riforma introdotta nel 2008.
La legge (d.l. n. 92/2008, convertito in L. n. 125/2008) ha modificato i criteri per la concessione di questo beneficio, stabilendo che non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. Le attenuanti generiche hanno lo scopo di adeguare la pena in senso favorevole all’imputato, ma solo in presenza di situazioni e circostanze che incidano positivamente sulla valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo.
In altre parole, non basta ‘non aver fatto nulla di male in passato’; è necessario dimostrare di ‘aver fatto o essere qualcosa di positivo’ oggi. Spetta quindi all’imputato e alla sua difesa fornire al giudice elementi concreti (come un comportamento processuale collaborativo, un’attività di risarcimento del danno, un percorso di reinserimento sociale, etc.) che possano giustificare una mitigazione della sanzione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto cruciale per la prassi forense: la richiesta di concessione delle attenuanti generiche non può essere una mera formula di stile. Deve essere supportata da un’allegazione specifica e provata di elementi positivi. La difesa ha l’onere di raccogliere e presentare al giudice tutte quelle circostanze fattuali che possono delineare un quadro favorevole della personalità dell’imputato e della sua condotta post-reato. In assenza di tali elementi, il diniego da parte del giudice è non solo possibile, ma pienamente legittimo.
È sufficiente non avere precedenti penali per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo l’ordinanza e la normativa vigente (art. 62-bis c.p. post-riforma 2008), il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche.
Cosa deve dimostrare la difesa per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche?
La difesa deve dimostrare la sussistenza di elementi e circostanze di segno positivo. Questi devono incidere favorevolmente sulla valutazione dell’entità del reato e della capacità a delinquere del reo, giustificando un adeguamento della pena.
Quando un ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando risulta generico, manifestamente infondato o si limita a ripetere censure già esaminate e motivatamente respinte nella sentenza precedente, senza introdurre validi argomenti giuridici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11249 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammis genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativo di ce esaminata e motivatamente disattesa in sentenza;
considerato, infatti, che correttamente la Corte di appello . ha ritenuto giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di elementi positivi va linea con l’orientamento di questa Corte secondo il quale il mancato riconosciment circostanze può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di e circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, di d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 20 per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più suff stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, COGNOME, R Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640 ove si afferma che le ci attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento del senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che eff incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere del riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con co ( -condanna dellOcorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favo cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il / ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Priderjte