Attenuanti Generiche: Il Diniego è Legittimo Anche Senza Analizzare Tutti gli Elementi
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri di valutazione per la concessione delle attenuanti generiche, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità sulla decisione del giudice di merito. La pronuncia sottolinea come il diniego di tali circostanze possa essere adeguatamente motivato anche senza un’analisi minuziosa di ogni elemento favorevole all’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che il giudice di secondo grado non avesse adeguatamente considerato gli elementi positivi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello di negare le attenuanti era stata motivata in modo corretto e in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza consolidata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nel principio, ribadito dalla Corte, secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. La valutazione può legittimamente basarsi su un riferimento congruo agli elementi negativi ritenuti decisivi ai fini della decisione.
In alternativa, il giudice può fondare il diniego sulla semplice assenza o sulla generica deduzione di elementi positivi, senza che ciò costituisca un vizio di motivazione. La Corte ha specificato che una volta effettuata tale valutazione, tutti gli altri elementi, non espressamente menzionati, si considerano implicitamente superati e disattesi. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione adeguata, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la notevole discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un ricorso per cassazione basato unicamente su questo motivo ha scarse probabilità di successo se la sentenza impugnata contiene una motivazione, anche sintetica, che si fondi su elementi negativi concreti o sulla carenza di aspetti positivi meritevoli di considerazione. La decisione rafforza l’idea che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito del caso, ma deve limitarsi a verificare la coerenza e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Un giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi, sia favorevoli che sfavorevoli, quando nega le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla generica deduzione di elementi positivi, senza dover analizzare ogni singolo aspetto.
Qual è l’esito di un ricorso in Cassazione basato esclusivamente sulla contestazione del diniego delle attenuanti generiche, se la motivazione del giudice è logica?
Se la motivazione del giudice di merito è ritenuta congrua e logica, anche se sintetica, il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, come avvenuto in questo caso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso da parte della Corte di Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9395 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza e/o generica deduzione di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 febbraio 2024.