Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8175 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8175  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 11 aprile 2023 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza dell’Il febbraio 2022 del Tribunale ci Catania, resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena, così ridotta per il rito e condizionalmente sospesa, di anni 2 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l’imputato ha richiesto l’annullamento della decisione per vizio di motivazione in relazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. In relazione al motivo di censura, è stato già ricordato che deve considerarsi legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l’esplicita valorizzazione negativa dell’ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza, essendo il prevenuto stato arrestato in flagranza di reato e quindi attinto da comprovati indizi di reità (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, COGNOME e altro, Rv. 271454; cfr. anche ad es. Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, COGNOME e altri, Rv. 252229).
Ciò posto, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali l’odierno ricorrente non era meritevole della speciale benevolenza di cui all’art. 62-bis cod. pen., tanto in considerazione dell’assenza di elementi positivamente valutabili in favore del prevenuto, quanto in ragione della sostanziale superfluità delle successive ammissioni di colpevolezza, trattandosi di un reato compiuto, come anticipato, sotto la diretta osservazione degli inquirenti.
In definitiva, quindi, a prescindere dai generali riflessi sulla dosimetria sanzioNOMEria (v. anche infra), risulta correttamente applicato il principio secondo cui l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (da ult. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590).
In specie la Corte territoriale, svuotata di contenuto l’istanza di riconoscimento delle attenuanti generiche alla stregua dei rilievi siccome svolti, non ha invero rintracciato ulteriori elementi da essere favorevolmente valutati.
Ciò non può che comportare l’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», eilla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente