Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli ambiti di maggiore discrezionalità per il giudice penale. Questa facoltà, tuttavia, non è illimitata e deve essere esercitata attraverso una motivazione adeguata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 7773/2024) offre un chiaro spunto di riflessione sui criteri che legittimano il diniego di tale beneficio e sui limiti del sindacato di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali aggravate, confermata dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: la contestazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Motivo del Ricorso: Le Attenuanti Generiche
Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello non avesse riconosciuto in suo favore le attenuanti generiche, un beneficio previsto dal codice penale che consente al giudice di diminuire la pena tenendo conto di elementi positivi relativi al fatto o alla personalità dell’imputato. Secondo la difesa, la decisione dei giudici di merito sarebbe stata ingiusta e immotivata.
Le Motivazioni della Corte sul Diniego delle Attenuanti Generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno richiamato un principio consolidato nella giurisprudenza: per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessaria un’analisi dettagliata di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli all’imputato. È invece sufficiente che il giudice di merito faccia un “congruo riferimento” agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che i giudici d’appello avevano adeguatamente motivato la loro scelta, facendo riferimento a specifici elementi presenti agli atti (indicati a pagina 2 della sentenza impugnata). Tale motivazione, seppur sintetica, è stata giudicata logica e sufficiente a giustificare la decisione, rendendo l’impugnazione dell’imputato priva di fondamento.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e di versare una somma di 3.000,00 Euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi temerari.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale nel diritto processuale penale: il giudizio sull’opportunità di concedere le attenuanti generiche è un’attività riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento è difficilmente censurabile in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di primo o secondo grado, ma può solo verificare che la motivazione sia esistente, logica e non contraddittoria. Per chi intende impugnare una sentenza per questo motivo, è quindi essenziale dimostrare un vizio logico palese nel ragionamento del giudice, e non semplicemente contestare la valutazione di merito, come avvenuto nel caso in esame.
 
Per quale motivo è stato presentato il ricorso in Cassazione?
Il ricorso è stato proposto per contestare la decisione della Corte d’Appello di non concedere all’imputato le circostanze attenuanti generiche.
È sufficiente una motivazione sintetica per negare le attenuanti generiche?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, per un diniego legittimo è sufficiente che il giudice di merito faccia un congruo riferimento a elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover analizzare ogni singolo aspetto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7773 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7773  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2 della motivazione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024