Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Motivazione del Giudice
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è uno degli aspetti più discrezionali del processo penale e spesso diventa oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo l’obbligo di motivazione del giudice quando decide di non concederle. La Corte ha chiarito che non è necessaria una confutazione analitica di ogni elemento a favore dell’imputato, ma è sufficiente una valutazione sintetica basata sugli aspetti decisivi.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo grado dal Tribunale di Rimini e in secondo grado dalla Corte di Appello di Bologna per i reati di tentato furto aggravato e possesso di strumenti atti allo scasso. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la prima sentenza, ma aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato.
Il Motivo del Ricorso: Diniego delle Attenuanti Generiche
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: la presunta carenza di motivazione da parte della Corte di Appello riguardo al diniego delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente spiegato le ragioni per cui non hanno concesso la riduzione di pena prevista dall’articolo 62-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato, confermando che i poteri del giudice di legittimità sono limitati quando si tratta di valutazioni di merito come la concessione delle attenuanti.
Le Motivazioni: La Valutazione del Giudice sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nel principio che la Corte ha richiamato per giustificare la sua decisione. Secondo la Cassazione, il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato, sia esso dedotto dalla difesa o rilevabile dagli atti.
È invece sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Una volta che il giudice ha individuato e valorizzato gli elementi sfavorevoli che, a suo giudizio, prevalgono su quelli favorevoli, tutti gli altri argomenti a sostegno della concessione delle attenuanti si considerano implicitamente superati e disattesi. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione esente da evidenti illogicità, rendendo il ricorso non accoglibile in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare elementi a favore del proprio assistito per ottenere una riduzione di pena o per impugnare con successo un eventuale diniego. È necessario, invece, dimostrare una palese illogicità o una contraddittorietà nel ragionamento del giudice che ha escluso la concessione del beneficio. La decisione conferma che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
È necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, ritenendo così implicitamente superati tutti gli altri elementi favorevoli non menzionati.
Quando un ricorso per cassazione sul diniego delle attenuanti generiche ha possibilità di essere accolto?
Un ricorso di questo tipo può essere accolto solo se si dimostra che la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica o contraddittoria, e non semplicemente perché ha omesso di considerare alcuni argomenti difensivi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7750 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che ricorre NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Rimini, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. e 61, 707 cod. pen.;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia una carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a que ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da ta valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07 febbraio 2024 Il consiglr estensore Il Presidente