Attenuanti Generiche: la Cassazione Conferma la Legittimità del Diniego Motivato
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato, chiarendo i requisiti minimi che un giudice di merito deve rispettare per motivare il diniego di tale beneficio. Questa decisione offre spunti importanti sulla valutazione della condotta dell’imputato e sui limiti del sindacato di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 611 del codice penale. La Corte di Appello di Bari aveva confermato la sentenza di condanna. L’imputato ha deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando un unico motivo di doglianza: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte e le Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la questione sollevata manifestamente infondata. La decisione si allinea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che definisce i contorni della motivazione richiesta al giudice quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la Corte, non è necessario che il giudice analizzi e confuti ogni singolo elemento che potrebbe essere favorevole all’imputato. È invece sufficiente un “congruo riferimento” agli elementi ritenuti decisivi o prevalenti per giustificare la decisione negativa. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva adeguatamente motivato la sua scelta, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione dell’ordinanza risiede nel principio di sufficienza della motivazione. La Corte di Cassazione ha evidenziato come l’indirizzo giurisprudenziale costante non richieda una disamina analitica di tutti i possibili fattori attenuanti. Al contrario, il giudice può legittimamente fondare il diniego su quegli elementi che, a suo giudizio, hanno un peso preponderante e sono sufficienti a escludere un giudizio di meritevolezza per la riduzione della pena.
Questa impostazione valorizza la discrezionalità del giudice di merito, il quale è nella posizione migliore per valutare la personalità dell’imputato e la gravità complessiva del fatto. Il ruolo della Cassazione, in questo contesto, non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare che la motivazione del giudice inferiore sia logica, coerente e non palesemente contraddittoria. Poiché nel caso in esame la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le Conclusioni
La decisione della Corte ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, conferma che per contestare il diniego delle attenuanti generiche in sede di legittimità non basta una generica lamentela, ma è necessario dimostrare un vizio logico o una palese contraddittorietà nella motivazione del giudice di merito. In secondo luogo, il rigetto del ricorso ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza delle conseguenze negative di un ricorso giudicato inammissibile.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione.
Cosa è sufficiente per un giudice per motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nell’ordinanza, è sufficiente che il giudice di merito faccia un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per negare il beneficio, senza dover analizzare ogni singolo aspetto potenzialmente favorevole all’imputato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7772 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7772 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 611 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda paragrafo 4, pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024