Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il Diniego Basato sui Precedenti Penali
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui limiti di tale discrezionalità, in particolare quando la richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite si scontra con un passato criminale significativo. L’ordinanza in esame stabilisce che il diniego delle attenuanti può essere legittimamente fondato sui precedenti penali, senza che il giudice debba analizzare ogni singolo elemento a favore o sfavore dell’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego della concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato gli elementi a suo favore. La difesa puntava a ottenere una riduzione della pena attraverso il riconoscimento di quelle circostanze non tipizzate che la legge mette a disposizione del giudice per mitigare la sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul diniego delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Secondo i giudici di legittimità, la contestazione del ricorrente non era ammissibile in quella sede, poiché la valutazione circa la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo in caso di motivazione manifestamente illogica o assente. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta pienamente logica e coerente.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nel principio, consolidato in giurisprudenza, relativo all’onere motivazionale del giudice nel negare le attenuanti generiche. La Corte ha chiarito che non è necessario un esame analitico di tutti gli elementi potenzialmente favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che il giudice si concentri su quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato due fattori determinanti:
1. I numerosi precedenti penali: Il passato criminale del ricorrente è stato considerato un elemento preponderante e ostativo al riconoscimento di un trattamento di favore.
2. L’assenza di circostanze favorevoli: Non erano emersi elementi positivi di rilievo tali da poter bilanciare o superare il peso dei precedenti.
La Cassazione ha richiamato diverse pronunce conformi, sottolineando che una motivazione che si fonda su elementi di tale portata è esente da vizi logici e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità. La valutazione del giudice di merito rimane sovrana se supportata da un ragionamento coerente, anche se sintetico.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un orientamento giurisprudenziale chiaro: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice. La presenza di un curriculum criminale significativo può, da sola, costituire una ragione valida e sufficiente per negarle. Per gli operatori del diritto, ciò significa che, in presenza di precedenti penali rilevanti, la strategia difensiva deve concentrarsi sulla dimostrazione di circostanze positive eccezionali e concrete, capaci di controbilanciare efficacemente il giudizio negativo sulla personalità dell’imputato. Una semplice richiesta generica, priva di solidi appigli fattuali, ha scarse probabilità di essere accolta.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione della decisione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo controllare la correttezza giuridica e la logicità del ragionamento seguito.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli?
No. Secondo la giurisprudenza costante richiamata nell’ordinanza, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli aspetti ritenuti decisivi, tralasciando gli altri che, per implicito, vengono considerati irrilevanti o superati.
Quali elementi possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Come emerge dal caso in esame, i numerosi precedenti penali a carico dell’imputato e l’assenza di circostanze favorevoli sono considerati elementi sufficienti a giustificare il diniego. La valutazione complessiva della personalità dell’imputato, desunta anche dal suo passato, è centrale in questa decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5993 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5993 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIOVE DI SACCO il 03/10/1987
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, ove i giudici del merito hanno escluso l’applicazione delle stesse in relazione ai numerosi precedenti di cui è gravato il ricorrente nonché dall’assenza di circostanze favorevoli al fine del riconoscimento del menzionato istituto), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025
Il aonsigliere Estensore Il Presid i, y