Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti della Motivazione del Giudice
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati e discrezionali del processo penale. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui criteri che il giudice di merito deve seguire nel motivare il diniego di tali circostanze, riaffermando un principio consolidato di economia processuale e di sufficienza della motivazione. Il caso riguarda un ricorso avverso una condanna per tentato furto in abitazione, in cui l’unico motivo di doglianza era proprio la mancata concessione delle attenuanti.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in primo grado dal Tribunale e in secondo grado dalla Corte di Appello per il reato di tentato furto in abitazione in concorso, decideva di ricorrere per Cassazione. L’unica censura mossa alla sentenza di appello riguardava l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in riferimento agli articoli 125 del codice di procedura penale e 62 bis del codice penale.
In sostanza, il ricorrente lamentava che la Corte di Appello non avesse concesso le attenuanti generiche, omettendo di valutare adeguatamente gli elementi a suo favore. La difesa sosteneva che tale diniego fosse immotivato o basato su una motivazione carente.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche secondo la Cassazione
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nel principio, già più volte affermato, relativo all’onere motivazionale del giudice di merito quando nega le attenuanti generiche. La Corte ribadisce che il giudice non è tenuto a un’analisi analitica e puntuale di ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, che emerge dagli atti processuali.
Il Principio di Sufficienza della Motivazione
La Cassazione chiarisce che la motivazione del diniego è da considerarsi adeguata e legittima anche quando si concentra solo sugli elementi ritenuti decisivi o comunque più rilevanti per la decisione. Se il giudice, ad esempio, individua un elemento di particolare gravità (come i precedenti penali o le modalità particolarmente insidiose del reato), può legittimamente fondare su di esso il proprio diniego, senza dover esplicitamente contro-argomentare su altri aspetti potenzialmente favorevoli all’imputato (come la giovane età o l’incensuratezza).
Questa valutazione sintetica, purché esente da vizi logici evidenti, è sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione. Gli altri elementi, non menzionati, si intendono implicitamente superati o disattesi dalla valutazione complessiva del giudice.
Le Motivazioni
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La motivazione della Corte di Appello, che aveva negato le attenuanti, è stata giudicata esente da “evidenti illogicità”. Gli Ermellini hanno richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui “non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione”.
Di conseguenza, il tentativo del ricorrente di ottenere una rivalutazione nel merito della decisione è stato respinto, poiché la sede di legittimità non consente di riesaminare le scelte discrezionali del giudice di grado inferiore, se queste sono sorrette da una motivazione logica e coerente con la legge.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un indirizzo giurisprudenziale pragmatico e volto a evitare che il giudizio di legittimità si trasformi in un terzo grado di merito. Per la difesa, l’insegnamento è chiaro: per sperare nella concessione delle attenuanti generiche, è fondamentale presentare elementi non solo favorevoli, ma soprattutto decisivi e capaci di incidere significativamente sulla valutazione complessiva della colpevolezza e della personalità dell’imputato. Una motivazione di diniego concisa ma fondata su elementi di peso è difficilmente censurabile in Cassazione. La decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
 
È obbligatorio per un giudice considerare ogni singolo elemento a favore dell’imputato quando nega le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato (mancata concessione delle attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità ed è stato ritenuto manifestamente infondato, dato che la motivazione della corte d’appello era esente da illogicità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7747 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7747  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Prato, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato di furto abitazione di cui agli artt. 56,110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen.;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e procedurale in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 62 bis cod. pen. con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che fa riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07 febbraio 2024
Il don’sigliere estensore
Il Presidente