Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Motivazione del Giudice
Il tema delle attenuanti generiche è centrale nel diritto penale, rappresentando uno strumento di flessibilità per adeguare la pena al caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto, ma una facoltà discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui criteri che legittimano il diniego di tali circostanze, delineando i confini della motivazione richiesta al giudice di merito.
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva negato la concessione delle attenuanti e confermato la pena, ritenendo adeguatamente motivata la decisione sulla base della gravità dei fatti e dei precedenti dell’imputato.
I Fatti del Processo
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: si contestava il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello carente e illogica.
2. Errata applicazione della pena: si lamentava un ingiustificato aggravamento della pena per i reati satellite, in applicazione della continuazione prevista dall’art. 81 cpv. del codice penale.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero considerato adeguatamente gli elementi a favore dell’imputato, limitandosi a una valutazione sommaria che ha portato alla conferma della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che la Corte ha voluto ribadire con forza.
Secondo gli Ermellini, i motivi addotti dal ricorrente non erano ammissibili in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, non può riesaminare nel merito le valutazioni del giudice, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata esente da vizi evidenti.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della pronuncia risiede nella spiegazione di come il giudice di merito debba motivare il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha chiarito che non è necessario che il giudice prenda in esame e confuti analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti.
È invece sufficiente che il giudice fondi la sua decisione su quegli elementi che ritiene decisivi e rilevanti. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato il suo diniego basandosi su due fattori chiave:
1. La gravità del fatto: desunta dalle risultanze delle indagini.
2. I precedenti penali: in particolare, la sopravvenienza di un’altra condanna per ben 15 reati di ricettazione.
Questi elementi sono stati considerati sufficienti a escludere un giudizio positivo sulla personalità dell’imputato, rendendo superflua l’analisi di altri aspetti potenzialmente a suo favore. Allo stesso modo, la Corte ha ritenuto giustificata la scelta di una pena superiore al minimo edittale, proprio in ragione della gravità delle condotte contestate.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rafforza la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. Essa stabilisce che una motivazione concisa, ma ancorata a elementi concreti e decisivi come la gravità del reato e la storia criminale dell’imputato, è pienamente legittima e non può essere censurata in sede di legittimità. Per la difesa, ciò significa che, per sperare in una riforma della decisione, è necessario dimostrare un’evidente illogicità o una totale carenza della motivazione, non una semplice diversa valutazione degli elementi processuali.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Su quali basi è stato giustificato il diniego delle attenuanti generiche in questo caso?
Il diniego è stato giustificato sulla base della gravità del fatto, emersa dalle indagini, e dalla presenza di numerosi precedenti penali, inclusa una condanna per quindici reati di ricettazione, che hanno pesato negativamente sulla valutazione della personalità del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha stabilito che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata, esente da vizi logici e in linea con i principi giurisprudenziali, rendendo il ricorso non consentito in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35291 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35291 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di carenza e illogicità manifesta della motivazione posta alla base d diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché dell’aggravamento per i reati satellite in applicazione dell’art. 81 cpv. cod. p non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle part rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti dec o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da t valutazione;
che la corte di merito ha adeguatamente motivato con argomentazioni esenti da vizi logici con riferimento ad entrambe le questioni rilevate dal ricorrente ( particolare, si veda pag. 5 della sentenza impugnata, ove si illustrano le ragio del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sulla base della gravità d fatto, tratta dalle risultanze delle indagini, nonché della sopravvenienza di un’al condanna per nr. 15 precedenti reati di ricettazione; si veda anche p. 6 dell sentenza, ove, con riferimento al calcolo della pena, il giudice di merito h giustificato la scelta di elevare il minimo edittale sulla base della gravità d condotte ascritte al ricorrente);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 23 settembre 2025.