Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti alla Valutazione del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale, permettendo al giudice di adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi che governano il controllo di legittimità sul diniego di tale beneficio, chiarendo quando e come la decisione del giudice di merito possa essere considerata insindacabile.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’unico motivo di doglianza sollevato dai ricorrenti riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. Essi contestavano la valutazione del giudice di secondo grado, sperando di ottenere una riduzione della pena in sede di legittimità. Il ricorso metteva quindi in discussione la motivazione con cui la Corte territoriale aveva escluso la possibilità di applicare le circostanze attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando integralmente la decisione impugnata. Gli Ermellini hanno sottolineato un principio consolidato: il giudizio sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è riservato al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o del tutto assente.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello fosse adeguata e priva di vizi logici evidenti. Di conseguenza, il tentativo dei ricorrenti di ottenere una nuova valutazione nel merito è stato respinto, in quanto esula dai poteri della Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e non riesaminare i fatti.
Le Motivazioni: Perché il Diniego delle Attenuanti Generiche è Stato Confermato?
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti, non è tenuto a prendere in esame ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso dagli atti. È sufficiente che egli faccia riferimento agli aspetti ritenuti decisivi per la sua valutazione. Con tale motivazione, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente superati o non rilevanti.
Nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato le ragioni del diniego, precisando che gli imputati non avevano acquisito alcun merito, né di carattere processuale (ad esempio, un comportamento collaborativo) né extra-processuale (come un ravvedimento o un risarcimento del danno), che potesse giustificare una valutazione positiva e, quindi, una riduzione di pena. Questa motivazione, seppur sintetica, è stata giudicata dalla Cassazione completa e logica, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la semplice richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite non è sufficiente. È fondamentale allegare e dimostrare elementi concreti – come la condotta post-reato, la confessione, il risarcimento del danno o altri meriti personali – che possano fondare una valutazione positiva da parte del giudice. In assenza di tali elementi, e a fronte di una motivazione logica da parte del giudice, le possibilità di ottenere una riforma della decisione in sede di Cassazione sono estremamente ridotte. La pronuncia, infine, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a riprova della manifesta infondatezza del loro appello.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o del tutto assente. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti per decidere se le attenuanti fossero meritate o meno, ma si limita a un controllo sulla logicità della motivazione.
Cosa deve fare il giudice per motivare correttamente il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo l’ordinanza, non è necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che indichi gli elementi che ha ritenuto decisivi per la sua scelta, superando implicitamente tutti gli altri non menzionati.
Quali elementi possono giustificare la concessione delle attenuanti generiche?
L’ordinanza evidenzia che il diniego era basato sull’assenza di “merito, di carattere processuale o extraprocessuale, suscettibile di positiva valutazione”. Ciò implica che comportamenti positivi tenuti durante il processo (es. collaborazione) o al di fuori di esso (es. ravvedimento, risarcimento) possono essere considerati rilevanti per la concessione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35268 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35268 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cu non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concession delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che f riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi superati tutti gli altri da tale valutazione;
che la sentenza impugnata, alla pagina 8 precisa come le suddette attenuanti non siano concedibili, non avendo gli imputati avendo conseguito alcun merito, di carattere processuale o extraprocessuale, suscettibile di positiva valutazione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 settembre 2025.