Attenuanti Generiche: la Cassazione chiarisce i limiti della motivazione
L’applicazione delle attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna sul tema, delineando i confini dell’obbligo di motivazione in caso di diniego. La decisione offre importanti spunti di riflessione su come il giudice debba giustificare la mancata concessione di questo beneficio, confermando un orientamento consolidato.
Il Caso: il Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il caso in esame origina dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che, nel confermare la sua responsabilità, aveva negato la concessione delle attenuanti generiche. L’unico motivo di ricorso si fondava su un presunto vizio motivazionale della sentenza impugnata. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato tutti gli elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la motivazione fornita dalla Corte d’Appello era esente da evidenti illogicità e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità. La decisione si fonda su un principio giurisprudenziale consolidato, che bilancia l’esigenza di una motivazione completa con quella di efficienza processuale.
Le Motivazioni: il Principio della Motivazione Sintetica per le Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nel principio richiamato dalla Corte. Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in esame e confuti analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole all’imputato, emerso dagli atti o dedotto dalle parti. È, invece, sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o, comunque, più rilevanti ai fini della decisione. 
In altre parole, una volta che il giudice ha individuato uno o più fattori di particolare peso che giustificano il diniego, tutti gli altri elementi di segno opposto possono considerarsi implicitamente superati o disattesi da tale valutazione. Questa impostazione, nota come principio della motivazione sintetica o per assorbimento, evita di appesantire le sentenze con argomentazioni pleonastiche, senza sacrificare il diritto della difesa a comprendere l’iter logico seguito dal giudicante.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un punto fermo per la difesa: per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche, non è sufficiente lamentare la mancata valutazione di alcuni elementi favorevoli. È necessario, invece, dimostrare che la motivazione del giudice è manifestamente illogica o contraddittoria, oppure che ha completamente omesso di considerare un elemento talmente decisivo da poter, da solo, cambiare l’esito della valutazione. La decisione conferma che il giudizio sulla concessione di questo beneficio è ampiamente discrezionale e il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato alla sua coerenza logica e non si estende al merito della scelta.
 
Quando un giudice nega le attenuanti generiche, deve considerare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, considerando implicitamente superati tutti gli altri da tale valutazione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo, che contestava il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La motivazione della corte d’appello è stata giudicata logica e coerente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile in questo modo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5766 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5766  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all’art. 62 -bis cod. pen., è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficie che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il Consigliere Estensore