Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati e discrezionali del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 5704 del 2024, offre un’importante occasione per fare chiarezza su come i giudici debbano motivare il loro eventuale diniego e quali sono i limiti di un ricorso basato su tale contestazione. Analizziamo insieme la vicenda processuale e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un’imputata, condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Venezia per il reato di rapina, previsto dall’art. 628, secondo comma, del codice penale. La difesa della ricorrente ha portato la questione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando principalmente due motivi di doglianza:
1. Un’errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena.
L’imputata sperava che la Suprema Corte potesse rivalutare questi aspetti, portando a un esito processuale più favorevole.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione ha confermato la condanna inflitta nei gradi di merito e ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi di ricorso manifestamente infondati, chiudendo di fatto ogni ulteriore possibilità di discussione sul caso.
Le Motivazioni: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive con motivazioni precise e basate su consolidati orientamenti giurisprudenziali.
Sul primo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del reato, i giudici hanno stabilito che la Corte d’Appello aveva correttamente inquadrato i fatti nella fattispecie della rapina, fornendo argomenti logici e giuridici adeguati e coerenti con la giurisprudenza di legittimità (citando la sentenza n. 15584/2021).
Il cuore della decisione, tuttavia, risiede nell’analisi del secondo motivo, quello sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: nel motivare il diniego di tale beneficio, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È invece sufficiente che la motivazione si concentri su un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi per la decisione, oppure che evidenzi la totale assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adempiuto a questo onere motivazionale, rendendo la contestazione della ricorrente priva di fondamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica. Essa chiarisce che il riconoscimento delle attenuanti generiche è un esercizio di ampia discrezionalità da parte del giudice di merito, il cui sindacato in sede di legittimità è molto limitato. Per contestare efficacemente un diniego, non è sufficiente lamentare una mancata valorizzazione di alcuni elementi positivi, ma è necessario dimostrare un vizio logico o una palese contraddittorietà nella motivazione del giudice.
Questa pronuncia serve da monito: i ricorsi in Cassazione devono essere fondati su vizi specifici e concreti della sentenza impugnata. Un ricorso basato su una generica richiesta di riconsiderazione degli elementi di fatto, come la valutazione per le attenuanti, rischia quasi certamente di essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore conseguenza della condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Quando un giudice può negare le attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche quando ritiene che non sussistano elementi positivi meritevoli di valutazione o quando prevalgono elementi negativi decisivi, legati alla gravità del reato o alla personalità dell’imputato. La sua decisione deve essere motivata.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che la sua motivazione si basi su un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o sull’assenza di elementi positivi.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5704 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5704 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente sussunto del fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elemen negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag.5);
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q.14411.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.